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Diritto alla scuola - Diabetescore
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Ai giorni nostri diventa sempre più facile incontrare bambini affetti da numerose patologie, tra cui le  malattie rare ed in particolare quella del diabete che ormai può essere considerata una malattia sociale:  la collaborazione fra registri nazionali ed internazionali (DIAMOND e EURODIAB) ha dimostrato che l’incidenza  del diabete di tipo 1 sta rapidamente aumentando (+ 3.4% anno) e fra i bambini più piccoli (0.4 anni: + 5,4%/anno; 5-9 anni: + 4,3%; 10-14 anni: + 2,9%)  si parla di un raddoppio delle percentuali nei prossimi 15 anni.


E’ normale che i genitori ricerchino nel loro territorio scuole dove ci siano dei presidi medici che possano seguire i loro bambini nella terapia e curarli nei casi di necessità come ipoglicemie e  iperglicemie.
Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dall’assenza di insulina e la cui mancanza porta alla morte, ragion per cui il farmaco è considerato un salvavita; il diabete mellito di tipo 1 necessita pertanto di una somministrazione di insulina più volte al giorno e si presenta con un quadro clinico di complessa gestione sia perché investe  tutte le attività basilari della vita quotidiana, sia la possibilità di scompenso dell’equilibrio metabolico che può mettere a rischio la vita stessa del paziente diabetico.
In uno Stato civile la scuola deve seguire tutte le soluzioni possibili affinchè i bambini possano vivere in modo normale la loro vita scolastica in modo quindi non discriminatorio rispetto ai loro coetanei più fortunati:  questa dovrebbe essere la regola al fine di permettere a tutti i cittadini il diritto allo studio, in particolare  a quelle categorie di soggetti svantaggiate ma comunque non diverse per molti profili dagli altri soggetti, in violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Il problema è che queste malattie richiedono la  somministrazione di farmaci che non possono che essere somministrati da personale sanitario (medico e/o infermieristico) o formato ad hoc.
In tutti questi casi sarebbe assurdo impedire all'alunno la frequenza scolastica solo perchè le risorse umane, di cui lo Stato dispone, sono impiegate non correttamente.
Le scuole quali strutture pubbliche, in caso di patologie presenti, possono richiedere l’ausilio delle ASL territorialmente competenti, anch’esse enti pubblici: al riguardo non serve   nessuna fonte normativa o regolamentare che preveda la collocazione di Presidi medici all’interno delle scuole in quanto i principi esistono già nel nostro diritto  e più  precisamente   nella nostra costituzione laddove prescrive che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
Si ricorda che dalla Carta deii servizi di molte ASL risulta, tra le numerose altre attività, quella di “tutelare i rischi connessi con gli ambienti di lavoro”;  infatti “l'Azienda USL attraverso il Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.), che opera nel Dipartimento di Prevenzione, svolge molteplici attività finalizzate a tutelare la salute dei lavoratori:  promozione della salute campagne di informazione e formazione per lavoratori, loro rappresentanti, datori di lavoro (anche quindi i docenti che abbiano bambini con patologie), medici  competenti ed altre figure della prevenzione. Interventi informativi nelle scuole. Promozione di stili di vita più salutari per i  lavoratori. Informazioni alle imprese sulla attuazione di norme e su problemi tecnico-sanitari.  vigilanza sopralluoghi in ambienti di lavoro per verificare l'osservanza delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, su iniziativa ed a seguito di deleghe dell'Autorità Giudiziaria (infortuni e malattie professionali), esposti di privati ed enti …”.
Banale precisare che non solo i docenti ma anche i fanciulli devono essere considerati “piccoli lavoratori” ed in quanto tali debbano essere tutelati come pure sarebbe altrettanto assurdo pretendere che sia un familiare a recarsi quotidianamente a scuola, magari anche ad intervalli precisi di orario: è chiaro che una volta che i bambini entrano nell’edificio scolastico, è compito della scuola, quale ente pubblico, che li riceve in custodia, per usare un termine giuridico o in cura, per usare un termine pedagogico, predisporre quanto occorra per far in modo che costoro possano perseguire il loro diritto allo studio rivolgendosi allo stesso personale docente (qualora sia in grado di gestire le patologie ad esempio per sua conoscenza diretta) o alle ASL, quali enti pubblici rappresentativi dello Stato nel settore sanitario, affinché sia predisposto un efficiente servizio di assistenza.
Il presidio sanitario diventa quindi un conforto per le famiglie con figli afflitti da queste patologie potendo anche condizionare la scelta della scuola, come prima detto.
La scuole tramite le ASL devono garantire il mantenimento del presidio medico, obbligo stabilito in una esemplare delibera della regione Lazio n. 71 del 2 marzo 2012 con la quale ha emanato le linee di indirizzo al fine di favorire l’inserimento a scuola del bambino con diabete, frutto dell’attività di un Tavolo tecnico istituito con le rappresentanze di enti, istituzioni e associazioni di volontariato, al fine di favorire l’inserimento a scuola del bambino con diabete, garantendo agli studenti con diabete uniformità ed equità di trattamento per consentire il pieno godimento del diritto all’istruzione, alla salute psicofisica ed alla piena integrazione sociale.
Finalità della delibera è quella di  “promuovere ed adottare un piano integrato di accoglienza/assistenza del bambino/ragazzo con diabete scolastico, al fine di consentire il pieno godimento del diritto all’istruzione, alla salute psicofisica ed alla piena integrazione sociale” ravvisando la “necessità di individuare soggetti e percorsi designati a fornire assistenza ai bambini con diabete, alla sua famiglia, ed al personale scolastico stesso, per rispondere alle problematiche del connesse  alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e per favorire una frequenza sicura rispetto al controllo e alla gestione della patologia” sentendo quindi l’esigenza di regolamentare in modo unitario  i percorsi d’intervento e di formazione tutti i casi (quindi non solo la patologia del diabete !!) in cui in orario scolastico si registri la necessità di somministrare farmaci” chiaramente  “salvavita”
Il documento è composto da due parti; una prima parte denominata “soggetti e ruoli per un percorso condiviso” identificati in: Famiglia, Centro di Diabetologia Pediatrica (CDP), Servizio Sanitario Regionale (Distretto, PLS/MMG, cui pone l’obbligo di assistenza tramite presidi medici in caso di richiesta del dirigente scolastico), Ufficio Scolastico Regionale e Istituzioni Scolastiche (cui impone l’obbligo della formazione del personale docente e ATA), Associazioni di volontariato, in cui vengono descritte in dettaglio le procedure da seguire nel caso di studenti con diabete, e una seconda parte denominata “documentazione” contenente i documenti da compilare e/o da consegnare relativi a: Piano individuale di trattamento diabetologico, Correzione dell’ipoglicemia, Materiale da fornire alla scuola da pare dei genitori, Schema alimentare personalizzato, Fac-simile di richiesta per la somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico (in caso di alunno/a minorenne), Fac-simile per la comunicazione di assunzione di farmaci in orario ed ambito scolastico (in caso di alunno/a maggiorenne), Richiesta per interventi straordinari, Consenso al trattamento dei dati personali in ambito sanitario e modalità di comunicazione sullo stato di salute.
Come detto le linee di indirizzo sono importanti perché prevedono formazione rivolta al personale scolastico e l’istituzione di un Tavolo di coordinamento, aperto alle rappresentanze dei soggetti coinvolti nel percorso, al fine di monitorare la corretta applicazione delle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo stesse.
Il presidio medico non può chiudere (nemmeno per un singolo giorno) per carenza di personale essendo stato istituito allo scopo di evitare  anche decessi di soggetti incapaci a provvedere a loro stessi, anche perché esporrebbe le ASL e le istituzioni scolastiche ad una forma di responsabilità civile e penale (come ormai riconosciuto da un orientamento consolidato in giurisprudenza sia penale che civile).
Il problema del personale (a giustificazione della chiusura del presidio) non può gravare sulle famiglie, facendole vivere in apprensione costante, in particolare per quelle famiglie aventi entrambi i componenti impegnati nel lavoro: l’ASL dovrà provvedere a nominare dei sostituti e nel caso in cui dovessero non poter garantire il servizio, dovrà provvedere a cercare altro personale che si offra ma soprattutto che garantisca con serietà l’impegno assunto. 
Si fa presente che il mancato intervento equivale a mancata assistenza, non ritenendosi sufficiente la giustificazione dell’ASL che il personale addetto alle sostituzioni non si sia presentato o abbia giustificato a sua volta l’assenza: la mancanza del sostituito indica infatti una “colpa grave” nella gestione del servizio da parte del Responsabile del Servizio del presidio medico.       

Il diritto dei cittadini all’assistenza presso le scuole è stato riconosciuto in giurisprudenza in sede civile, dal Tribunale di Roma (sentenza n.2779/02 del tribunale di Roma) che ha disposto l’obbligo dell’asl a fornire un infermiere a scuola:  Il Tribunale del Lavoro di Roma ha stabilito che un alunno riconosciuto in situazione di handicap grave a causa di un’allergia che si manifesta in modo improvviso ed imprevedibile, ha diritto ad avere per tutta la durata delle lezioni, l’assistenza di un infermiere dell’Asl che possa riconoscere i sintomi dell’allergia e prevenire, con la immediata somministrazione di farmaci, gravi rischi alla salute
È  la prima volta che un Tribunale si pronuncia in merito alla garanzia del diritto all’integrazione scolastica, anche in caso di malattia, affermando due principi importanti:

  1. l'Asl non deve realizzare solo prevenzione sanitaria “collettiva”, ma anche “individuale”, infatti “in particolare l’art. 2 della L. 833/78 stabilisce che il conseguimento delle finalità di tutela del diritto individuale e dell’interesse collettivo alla salute è assicurato anche mediante la prevenzione delle malattie in ogni ambito e la promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla suola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione dei soggetti handicappati;
  2. gli alunni con handicap hanno diritto, anche se in condizione di salute precaria, alla frequenza delle scuole comuni che non può essere sostituita dal ricovero presso scuole operanti in day hospital.

Continua il Tribunale: “a fronte dei precisi obblighi di integrazione dei minori portatori di handicap nelle classi comuni delle scuole sanciti dalla legge, la soluzione prospettata dalla Asl resistente in merito al ricovero del bambino in day hospital al fine di consentirgli la frequentazione delle speciali classi istituite presso i centri di ricovero dei minori appare del tutto illegittima” e che

“il diritto all’istruzione del minore ed inserimento nella scuola ordinaria può essere attuato solo garantendo la presenza di personale sanitario in grado di riconoscere e di intervenire tempestivamente nell’eventualità di reazioni allergiche a carico del minore, la cui insorgenza e gravità è, come comprovato dalla documentazione sanitaria in atti, del tutto improvvisa ed imprevedibile”.

La sentenza è estensibile in tutti quei casi in cui la somministrazione del farmaco è salvavita.

In seguito a queste sollecitazioni, i Ministeri dell'Istruzione e della Salute hanno pubblicato il 25 novembre 2005 il documento intitolato "Raccomandazioni per la somministrazione di farmaci in orario scolastico", il quale non si tratta di una Circolare né tanto meno di un Decreto, come risulta evidente dal fatto che i destinatari non sono i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali.
Il documento non si presenta quindi come un atto impositivo, ma come una formulazione di importanti raccomandazioni, le quali:

  • all'art 4, il Dirigente scolastico può individuare personale docente o non docente che si renda disponibile e che abbia effettuato i corsi di formazione presso le Asl del territorio per la sicurezza della salute nelle scuole. Questo, solo dopo aver ricevuto una richiesta scritta dalla famiglia e la certificazione e la prescrizione dell'Asl. Nel caso in cui né i genitori né un membro del personale scolastico si renda disponibile, il Dirigente scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (Asl, Comune) o ad enti ed associazioni di volontariato e con finalità non lucrative con le quali stipulare accordi per la somministrazione dei farmaci, sempre alle condizioni sopra indicate. Se il Comune non può fornire personale preparato deve rivolgersi all'Asl, che è tenuta in questi casi a garantire l'assistenza sanitaria a scuola, secondo quanto affermato in alcune sentenze dei tribunali.   È importante soffermarsi sulla possibilità di sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni non lucrative, elemento che mette in luce come ormai il nostro sistema giuridico abbia superato la vecchia logica del monopolio degli enti pubblici nell'erogazione di servizi, anche sanitari. Questo è avvenuto sia in seguito all'affermarsi del principio di "sussidiarietà", cioè del legittimo intervento di soggetti privati più vicini ai bisogni delle persone, sia per la continua riduzione della spesa pubblica che costringe gli enti pubblici ad effettuare scelte di priorità circa la fornitura diretta di prestazioni, fermo restando i "livelli essenziali" a loro carico. Di questo dà ampie prove la legislazione, a partire dai primi anni Novanta: si pensi alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle associazioni di promozione sociale, regolate da apposite leggi, per le quali si prevede la possibilità di prestare anche servizi sanitari. Tutte queste godono infatti di agevolazioni fiscali in questo senso, se hanno ottenuto la qualifica di Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). La loro presenza è ormai stata ufficialmente prevista nell'ambito dei servizi territoriali in rete, secondo le chiare indicazioni del decreto legislativo n.229/99 sui servizi sanitari e della Legge n.328/00 sui servizi sociali territoriali.
  • all'art 2 delle "Raccomandazioni" evidenzia in modo inequivocabile come debba trattarsi di interventi che non richiedano "il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto somministratore".
  • all'art 5, invece, stabilisce che i casi di emergenza restino di competenza dell'Asl. Come esempio, si pensi ad una crisi epilettica grave ed improvvisa, per la quale deve essere un tecnico sanitario a decidere quale farmaco somministrare e in quale misura, o il caso di una terapia che richiede l'effettuazione di iniezioni endovena.


Sulla base di queste "raccomandazioni", che comunque non impongono disposizioni formali e vincolanti, i due Ministeri hanno offerto ai Dirigenti scolastici alcuni suggerimenti per favorire il rispetto della sicurezza per gli alunni nella scuola, il rispetto dell'autonomia scolastica e l'applicazione di alcuni "livelli essenziali" delle prestazioni scolastiche, come si legge nelle premesse del documento.
Alcuni Dirigenti scolastici hanno osservato che, a seguito dell'autonomia scolastica di cui al Decreto Presidenziale n.275/99, il Ministero dell'Istruzione accumula sulle loro spalle crescenti responsabilità senza fornire sufficienti mezzi. È da notare che i Dirigenti possono comunque ritenersi sufficientemente tutelati, facendo riferimento alle raccomandazioni e stipulando appositi accordi previsti nel documento interministeriale con gli enti pubblici e con le organizzazioni non lucrative. È da tenere presente infine che le "Intese" già stipulate e quelle da stipulare mantengono una loro validità, indipendentemente dalle raccomandazioni interministeriali: si è già detto infatti che l'atto interministeriale non ha alcuna forza cogente, non essendo un atto amministrativo vincolante. Le "Intese" sono invece un "atto patrizio" sottoscritto da diverse parti che si impegnano reciprocamente a tenere determinati comportamenti. Alle parti viene in questo senso imposto l'obbligo di rispettare gli accordi sottoscritti: le Raccomandazioni, lungi dall'eliminare l'efficacia delle Intese già esistenti, le rafforzano, stimolandone la diffusione in tutto il territorio nazionale.

La giunta Lazio con la sua delibera ha individuato i soggetti tenuti all’erogazione del servizio, ponendo degli obblighi a carico dei rappresentanti dello stato.  Il  Dirigente scolastico può  predisporre dei progetti a costo zero, facendosi coadiuvare dalle ASL, con cui procedere alla formazione del personale docente aventi alunni con patologie particolari; istituire Presidi sanitari.

Si tenga conto, altresì, che sotto il profilo penale, potrebbero ricorrere i presupposti per il reato “omissione di soccorso”, classificato come un reato contro la persona, e più specificamente contro la vita e l'incolumità individuale.  E’ un reato omissivo proprio, nel quale il legislatore viene a reprimere il mancato compimento di una azione giudicata come doverosa, indipendentemente dal verificarsi o meno di un evento come conseguenza di tale omissione. Tale norma ha la funzione di rafforzare il senso della solidarietà umana.
L’art. 591 del codice penale recita testualmente “chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, e’ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni….” ed al riguardo, “costituisce abbandono qualsiasi azione od omissione che contrasti con l'obbligo della custodia o della cura ed è sufficiente per l'integrazione del reato, che da tale condotta derivi un pericolo anche solo potenziale per l'incolumità della persona incapace” (Corte Appello  Milano  sez. III  9 aprile 2011).
Si precisa che “la situazione di pericolo per l'incolumità o per la vita, che costituisce presupposto per la configurabilità del delitto di abbandono di persone minori o incapaci, deve essere accertata "ex ante" e non può, al contrario, essere valutata in relazione agli eventi successivamente occorsi, con particolare riguardo alle lesioni effettivamente verificatesi nel caso concreto” (Tribunale  Milano 24 maggio 2010).
Di conseguenza il dirigente scolastico, conscio delle conseguenze delle malattie che affliggono i  bambini in custodia o cura è presso il proprio istituto e che possono pregiudicare la loro incolumità potrà essere ritenuto responsabile per non aver adottato provvedimenti utili al fine di evitare  conseguenze dannose che potranno loro derivare per colpa grave nell’inadempimento dei loro doveri istituzionale.
Ma tale obbligo ricorre anche per il personale dell’ASl con conseguente responsabilità per colpa grave: l’art. 32 della Costituzione, in via di principio, dispone che “la Repubblica tutela la salute  come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”:  si ritiene che l’aver affidato i bambini ad una struttura pubblica, come la scuola, comporta automaticamente che lo Stato con le sue strutture, quindi le varie ASL nel territorio, adempi a tale dovere la cui inosservanza significa aver affidato i bambini allo Stato, i cui compiti relativi alla tutela della salute sono demandati alle ASL.
Sulla fattispecie si è pronunziata la giurisprudenza per la quale “integra il delitto di abbandono di persona incapace l'omesso adempimento, da parte dell'agente (nella specie, un ausiliare socio-sanitario), dei doveri di custodia e di cura sullo stesso incombenti in ragione del servizio prestato, in modo che ne derivi un pericolo per l'incolumità della persona incapace (Cassazione penale  sez. V  25 febbraio 2010).
Per quanto concerne, poi, l'elemento psicologico, ai fini della configurazione del reato è richiesta la consapevolezza di abbandonare a sè stesso il soggetto incapace di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica (cfr. Cass. sez. 5, n. 15147 del 14.3.2007, rv. 236157).
In proposito, parte ricorrente ha lamentato un errore di giudizio invalidante consistente nell'imputazione dell'addebito sul riflesso dell'omissione delle cautele protettive doverose,  necessarie ad impedire l'evento, dunque di dimensione concettuale propria della colpa, incompatibile con il profilo psicologico del dolo, pacificamente richiesto per il reato in questione.
il titolo di imputazione sia stato quello del dolo, nei termini di compiuta consapevolezza del lasciare in stato di pericolo, che, come si è detto, sostanzia la componente soggettiva.
Ancora una volta, la ragionevole presunzione di conoscenza di quanto verificatosi in precedenza radicava negli imputati la consapevolezza che la violazione dei doveri di vigilanza e di custodia avrebbe, certamente, esposto gli assistiti al rischio per la loro incolumità.
Si può, allora, affermare il principio secondo cui integra il reato di abbandono di persona incapace l'omissione da parte del soggetto agente dei doveri di custodia e di cura a lui incombenti per ragioni del servizio prestato, in guisa che ne derivi un pericolo per la sua incolumità”.

Fonti
http://aemmedi.sezioniregionali.it/lazio/enorme.asp (da inserire nell’elenco dei link)
Delibera n. 71 del 2 marzo 2012 pubblicata su Bollettino Regione Lazio
http://aemmedi.sezioniregionali.it/files/912151329_6aDpy2_Deliberazione.pdf