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Gravidanza - Diabetescore
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Indice
A) Durante la gravidanza
1) Permessi ordinari
2) Permessi per motivi di famiglia
3) Astensione da qualsiasi lavoro
4) Orari e mansioni
5) Lavoro notturno
6) Interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza
7) Astenione obbligatoria

B) Dopo il parto
1) Astensione obbligatoria
2) Riposi giornalieri

La donna con diabete che intende concepire deve raggiungere prima e durante il concepimento un perfetto equilibrio glicemico.

A) Durante la gravidanza

1) Permessi ordinari
Spettano solo gli ordinari permessi comuni a tutti i lavoratori.  Questo richiede un gran numero di incontri con il Team diabetologico. Ovviamente, non essendo ancora intervenuta la gravidanza, la donna non può accedere al regime di permessi speciali previsti per la gestante. Dovrà quindi utilizzare per le visite i permessi normalmente attribuiti alla lavoratrice.

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2) Permessi per motivi di famiglia
Fatte salve migliori condizioni previste da contratti di categoria o aziendali o altro, ogni lavoratore ha diritto ogni anno a 3 giorni di permessi retribuiti in caso di:

  • decesso o grave infermità di coniuge, genitori, figli o fratelli anche non conviventi
  • decesso o grave infermità di qualunque soggetto componente la famiglia anagrafica (ai sensi del D.P.R. 223/1989 art. 4). In pratica qualunque persona risulti convivente a qualsiasi titolo in maniera stabile e abbia residenza nello stesso Comune
  • condizioni e situazioni dello stesso lavoratore che non possono essere considerate 'malattia'.

Il lavoratore avvertirà il prima possibile l’azienda ma è nella natura di questo tipo di permesso la sua non prevedibilità.
Previo accordo con il datore di lavoro i 3 giorni possono essere usufruiti in diverse maniere, per esempio 6 mezze giornate.
Per i dipendenti pubblici il permesso dei 3 giorni non può superare complessive 18 ore: per cui un lavoratore che abbia preso due giornate lavorative di permesso per complessive 15 ore (la prima di 9 ore e la seconda di 6 ore), il terzo giorno potrà beneficiare di sole 3 ore (quindi non l'intera giornata).
Se richiesto l’evento deve poter essere documentato con le certificazioni sanitarie del caso.

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3) Astensione da qualsiasi lavoro
È vietato adibire al lavoro una donna:

  • nei due mesi prima della data presunta del parto
  • nell’eventuale intervallo fra la data presunta e quella effettiva
  • nei 3 mesi seguenti al parto.

Il divieto può essere anticipato di tre mesi prima del parto su istanza documentata della gestante o di iniziativa dall’Ispettorato del Lavoro, o se le mansioni ricadono entro appositi elenchi.

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4) Orari e mansioni
Durante tutta la gravidanza la donna non può essere adibita a mansioni che possono pregiudicare la salute sua o del nascituro. Sono esempi di lavoro a rischio:

  • lavori che prevedono il sollevamento e il trasporto di pesi
  • lavori che obbligano a stare in piedi per più di metà dell’orario di lavoro o che comportano posizioni affaticanti
  • lavori effettuati con l’ausilio di scale o che comportano il rischio di cadute
  • lavori che espongono a sostanze tossiche, nocive e irritanti
  • lavori che espongono a radiazioni ionizzanti e a rischio biologico
  • lavori a contatto con macchine o utensili che trasmettono intense vibrazioni
  • lavori effettuati su mezzi di locomozione in moto
  • lavori eseguiti in ambienti molto polverosi o rumorosi o con condizioni microclimatiche sfavorevoli.

Qualora ritenga la mansione potenzialmente pericolosa, la donna può chiedere al Medico Competente dell'azienda, e se questo non esiste o non concorda, all'Ispettorato del Lavoro, di esserne esentata. In questo secondo caso dovrà allegare una certificazione medica.

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5) Lavoro notturno
È vietato adibire le donne al lavoro notturno (dalle 24 alle 6) per tutto il periodo della gravidanza e nel primo anno di vita del bambino.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio fino a 3 anni o il padre convivente con la stessa. Se la lavoratrice, o il lavoratore, è l’unico genitore affidatario, la possibilità di non accettare si estende fino a 12 anni.

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6) Interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza
In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza le lavoratrici potranno rientrare in azienda in qualunque momento,  salvo un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e a  condizione che il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla  loro salute (decreto legislativo 119/2011).

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7) Astenione obbligatoria
La legge 53/2000 ha introdotto un certo elemento di flessibilità in considerazione del fatto che la gran parte dei lavori oggi sono compatibili con la gestazione anche avanzata. È quindi possibile ritardare l’inizio dell’astensione obbligatoria fino a un massimo di 30 giorni (lavorare cioè fino all’ottavo mese) e utilizzare questi giorni aggiungendoli ai 3 mesi previsti dopo il parto.
Per ottenere questa flessibilità la donna deve presentare al datore di lavoro e all’Ente erogatore dell’indennità di maternità una domanda e una certificazione sanitaria che attesta la mancanza di controindicazioni redatta dal ginecologo della donna e se esiste dal Medico competente consulente dell’azienda ai sensi della legge 626/1994. Una volta ottenuta l’autorizzazione la donna non è tenuta a rispettarla.
Tutte le donne in gravidanza non solo possono ma devono astenersi dal lavoro nei due (o anche tre in caso di gravidaza a rischio). Questo periodo, c.d. astensione obbligatoria, è pienamente retribuito.

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B) Dopo il parto

1) Astensione obbligatoria
Dopo la data effettiva del parto, la donna deve astenersi dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi che possono aumentare fino a 4 se la gestante ha ritardato l'inizio del periodo di astensione. Durante tutto il periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice usufruisce di un congedo di maternità che corrisponde almeno all’80% della retribuzione. Ai fini dell'anzianità lavorativa, dei contributi previdenziali, della maturazione di tredicesime, mensilità e premi, questi mesi sono considerati a tutti gli effetti lavorativi.
La durata del congedo di maternità e la percentuale retribuita può essere aumentata ma mai diminuita dai singoli Contratti collettivi o aziendali di lavoro.

Paziente diabetica: gravidanza a rischio
La gravidanza di una donna con diabete è considerata automaticamente a rischio in considerazione sia dell’effettivo maggior rischio (che si verifica però soprattutto in condizioni di cattivo equilibrio glicemico) sia del particolarissimo impegno che viene richiesto alla gestante per mantenere la glicemia e il peso in condizioni ottimali. Anche una gravidanza caratterizzata da diabete gestazionale potrebbe essere ritenuta ‘a rischio’.
In questo caso l’astensione obbligatoria può essere anticipata. Per ottenere questa prestazione la lavoratrice deve presentare di persona, o per posta, una domanda di anticipo del congedo di maternità per gravidanza a rischio alla Direzione provinciale del Lavoro, allegando il certificato medico che attesta lo stato di gravidanza e la complicanza o patologia che pone ‘a rischio’ la gravidanza.

Medico competente.
Se il certificato è firmato da un ginecologo pubblico la direzione Provinciale del Lavoro rilascerà un'apposita ricevuta che attesta il periodo di interdizione dal lavoro.
Se il certificato proviene da un medico privato sarà necessaria una visita da parte del ginecologo del consultorio ASL.
La visita è gratuita ed è effettuata ad accesso diretto (non occorre prenotazione) presso gli Ambulatori. Al momento della visita dovrà portare un certificato medico dello specialista ginecologo indicante la data dell'ultima mestruazione, la settimana di gestazione, la data presunta del parto, la patologia per cui è necessaria l'astensione dal lavoro, il rischio comportato da tale patologia e il periodo per cui tale astensione dal lavoro è necessaria. Se necessario la visita può essere effettuata a domicilio.

Retribuzione
Come nella astensione obbligatoria ‘normale’ la lavoratrice riceve una retribuzione pari almeno all’80% della retribuzione e della relativa contribuzione. Molti contratti di categoria prevedono che il datore di lavoro integri la quota rimanente. Ai fini dell'anzianità lavorativa, dei contributi previdenziali, della maturazione di tredicesime, mensilità e premi, questi mesi sono considerati a tutti gli effetti lavorativi.

Possono godere del riposo per gravidanza 'a rischio' anche le donne che eseguono lavori a domicilio (Sentenza della Corte costituzionale n.360/2000).
Le lavoratrici impegnate solo per alcuni giorni alla settimana o solo per alcuni mesi hanno diritto al riposo - e quindi alla retribuzione - per tutto il periodo indicato sul certificato, anche nei periodi in cui non era previsto che lavorasse.

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2) Riposi giornalieri
Durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro può consentire l'uscita anticipata dal lavoro di due ore giornaliere.

Beneficiari
Questi permessi sono erogati alla madre (c.d. riposi per allattamento) e al padre (c.d. riposi orari).
I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente se la madre non se ne avvale, se non è lavoratrice dipendente o se gravemente inferma. In casi di parti plurimi i permessi aumentano proporzionalmente.

Durata

  • se l’orario effettivo di lavoro è inferiore a sei ore: 1 ora
  • se l’orario effettivo di lavoro è superiore a sei ore: ogni giorno due periodi di riposo di un'ora ciascuno anche cumulabili.

Disciplina
I periodi di riposo sono considerati a tutti gli effetti ore lavorative. La retribuzione quindi è del 100%. Ai fini dell'anzianità lavorativa, dei contributi, della maturazione di tredicesime, mensilità e premi, questi periodi sono considerati a tutti gli effetti lavorativi.
La madre che li richiede non deve presentare alcuna documentazione.
I riposi di allattamento sono cumulabili con ogni altro tipo di permesso.

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B3)  I Congedi parentali
I congedi parentali introdotti dalla legge 53/2000 hanno sostituito la vecchia Astensione facoltativa.
Utilizzabili dal padre e della madre fino agli otto anni del bambino. Ai fini dei congedi parentali madre e padre sono considerati equivalenti.

Amplius vedi Congedi parentali
 
Nel settore pubblico, per i vari orientamenti dati dall'ARAN a quesiti proposti, consultare il seguente link
http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/ministeri/3228-ministeri-congedi-dei-genitori

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Fonti
http://www.diabete.it/dossier/view.asp?IDCat=891&ID=893