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Profili scientifici - Diabetescore
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Caratteristiche
Pareri scientifici

Caratteristiche   
La Suprema Corte, con la sua recente pronunzia  (Cass. Pen. 18 febbraio 2014, n. 330 – dep. il 3 giugno 2014), sul complesso tema del rapporto tra scienza e diritto, ribadisce quali caratteristiche debba avere la prova scientifica e quali debbano essere le regole per considerarne i risultati come semplice opinione di un esperto piuttosto che frutto di regole scientifiche accettate ed incontrastabili: nel primo caso l’opinione è manifestazione di un convincimento proprio e non universalmente riconosciuto, nel secondo invece ci si troverebbe innanzi ad un risultato ottenuto e prodotto dalla rigida e corretta applicazione di principi validati e considerati postulati dalla comunità scientifica.
Si preoccupa di orientare la scelta del Giudice nell'individuazione della “good science”, invitandolo ad un attento ed approfondito esame in tema di conoscenza dell’opinione diffusa nella comunità scientifica di riferimento, dell’autorità scientifica dell’esperto incaricato dal giudice di “tradurre” i saperi scientifici a benefico del giudice stesso e – fondamentale – a tradurli, previa loro metabolizzazione, in una spiegazione degli eventi che deve necessariamente essere connotata da tre requisiti fondamentali. Essa deve essere: comprensibile da chiunque, conforme a ragione ed umanamente plausibile.

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In particolare delinea le linee metodologiche alle quali il giudice deve attenersi allorquando l’accertamento imposto dalla contestazione comporti l’ingresso nel procedimento penale di cognizioni di carattere tecnico e/o specialistico. In tali casi gli apporti degli esperti, quali canali di conoscenza del sapere scientifico, richiamano il giudice non solo ad un’attenta verifica della personale attendibilità del consulente tecnico o del perito ma anche all’accertamento dello stato dell’arte di quel particolare settore dal quale provengono le cognizioni richieste per la soluzione del caso.  “Si tratta di valutare l’autorità scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comunque accettazione nella comunità scientifica” (Cass. Pen. , Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786 – dep. 13 dicembre 2010).
E’ in questo senso che il giudice può ancora dirsi peritus peritorum.
Come è stato recentemente ribadito “il giudice con l’aiuto degli esperti, individua il sapere accreditato che può orientare la decisone e ne fa uso oculato, metabolizzando la complessità e pervenendo ad una spiegazione degli eventi che risulti comprensibile da chiunque, conforme a ragione ed umanamente plausibile” (Cass. Pen. Sez. IV 29 gennaio 2013, n. 16237 – dep. 9 aprile 2013).
E’ del tutto evidente che un simile compito debba trovare riscontro in una motivazione che dia conto delle modalità di acquisizione ed elaborazione del sapere scientifico all’interno del processo e del giudizio che con essa si confronta: in tal senso la Cassazione Penale, Sez. IV del 18 febbraio 2014, n. 330 – dep. 3 giugno 2014, la quale ha cassato con rinvio la decisione della Corte di Appello di Bolzano 15 giugno 2013, n. 128, proprio sull’assunto  di non aver tenuto conto delle linee metodologiche fissate dalla Suprema Corte in materia sopra delineate, in particolare non avendo il giudice considerato “come l’accertamento effettuato attraverso lo strumento dell’etilometro potesse risultare inficiato da un particolare fattore di condizionamento, cosa questa che importa un approfondimento dell’indagine, ove possibile sul versante tecnico scientifico, certamente con riferimento alle complessive circostanze del fatto, che vanno analizzate tenendo presente l’ipotesi di distorsione e quindi dando conto, con adeguata motivazione, delle ragioni per le quali, nel caso concreto, è da escludere che quella possibilità si sia  mutata in fatto” (nella fattispecie l’assunzione di tre birre piccole, che nella maggior parte dei casi può risultare risolutivo, non è in grado di integrare  una motivazione immune da vizi, perché operato senza tener conto della patologia  cui era affetto l’imputato che poteva escludere la sussistenza del reato  in quel caso concreto, e quindi che se i due fattori evidenziati come sintomatologici (alito alcolico e occhi arrossati) stante la loro non univocità dimostrativa, fossero riconducibili alla patologia del diabete o all’inverso ad una consistente assunzione di alcol, dubbio questo che si sarebbe potuto eliminare se non attraverso il giudizio di un esperto.

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 Pareri scientifici

Professori Paolo Danesino e Angelo Groppi
Dipartimento di Medicina Legale, Scienze Forensi e Chimico Tossicologiche dell’Università di Pavia
In una perizia effettuata nell’ambito del procedimento in precedenza richiamato pendente avanti la Procura della Repubblica di Genova, i Professori Danesino e Groppi hanno osservato che le misure della concentrazione alcoolica nel sangue attuate attraverso l’analisi dell’espirato non sempre sono in accordo con i livelli effettivamente presenti nel sistema circolatorio di un individuo.
Tale discrepanza può essere posta in relazione a più fattispecie (analisi eseguita da personale non competente ed in situazioni non sempre ideali, possibili false positività da parte di altre sostanze volatili, reflusso gastro-esofageo, scarsa collaborazione da parte del soggetto), la più significativa delle quali è tuttavia rappresentata dai diversi fattori di conversione, che possono essere dissimili nell’ambito di un gruppo di soggetti sottoposti alla stessa indagine etilometrica, tra la concentrazione alcolica nel sangue e quella presente nell’aria espirata.
Per determinare quantitativamente l’etanolo nel sangue, il fattore di conversione adottato nel nostro Paese è quello pari a 2100 (la quantità di etanolo presente in 2100 ml di aria è in equilibrio con quella presente in un millilitro di campione ematico).
Si tratta evidentemente di un fattore medio proveniente da una vasta popolazione nella quale tali misure erano tra di loro assai dissimili, disperse in un ampio intervallo di valori.
Questa situazione, da tempo nota, è stata ancora recentemente ribadita avuto riguardo al fatto che si è osservato che non solo i fattori di conversione variavano da valori da 1787 a 3471, ma addirittura veniva osservato un loro costante incremento in prelievi eseguiti a distanze di tempo via via crescenti dal consumo di etanolo.
L’applicazione del fattore di conversione 2100 ad un soggetto caratterizzato dal valore più basso tra quelli di cui sopra porterebbe senza dubbio ad una sovrastima importante dell’alcolemia; viceversa nel caso contrario.

Prof. Michael P. Hlastala
Primario pneumologo e ricercatore dell’Università dello Stato di Washington, Seattle, USA.
Il Prof. Hlastala osserva che il test dell’etilometro si basa essenzialmente sull’assunto che la concentrazione di alcool presente nell’ultima porzione di aria espirata sia pari a quella presente negli alveoli polmonari, quest’ultima strettamente correlata alla concentrazione di alcool nel sangue.
Secondo l’esperto, tale considerazione, tuttavia, non corrisponde alla realtà, in quanto l’alcool presente nell’aria contenuta all’interno dei polmoni interagisce con il muco e l’acqua presenti nelle vie aeree polmonari.
La concentrazione di alcool nell’alito dipende dalla quantità d’aria inspirata prima dell’esecuzione del test nonché dalla quantità d’aria espirata all’interno dell’apparecchio.
Non essendo tali fattori sottoposti ad alcun tipo di misurazione, il margine di errore risulta essere considerevole.
In un proprio articolo scientifico, il Prof. Hlastala rileva, d’altra parte, che la concentrazione di alcool nel fiato (BrAC) è stata da sempre considerata strettamente collegata alla concentrazione di alcool nel sangue venoso (BAC) che viene immesso negli alveoli polmonari attraverso la loro sottile membrana.
Il vecchio paradigma diceva che la concentrazione di alcool rivelato alla fine dell’esalazione (soffio prolungato) era collegato alla concentrazione di alcool del sangue trasferito agli alveoli polmonari e che questa era l’unica sorgente di alcol nel fiato.
Il nuovo paradigma dice, invece, che l’alcool esalato proviene dalle vie aeree tramite la circolazione bronchiale. Una conseguenza di ciò è che la BrAC continua a crescere in funzione del volume di aria esalato nello strumento e che la concentrazione finale letta dallo strumento è solo debolmente collegata alla BAC.
Tutto ciò dimostra anche come il risultato sia estremamente variabile da individuo a individuo. La BrAC dipende da molti fattori come il volume di aria inalato, il volume esalato, l’ipoventilazione o l’iperventilazione precedente al soffio, la velocità di esalazione, la concentrazione di sangue arterioso, il volume dei polmoni.
La soluzione teorica sarebbe quella di controllare tutte le variabili che influenzano la BrAC: un compito irrealizzabile senza le necessarie e sofisticate apparecchiature.
Secondo il Prof. Hlastala, è perciò necessario riconsiderare completamente le apparecchiature e i protocolli d’utilizzo della strumentazione attuale.

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Si veda pure
Diabete e guida in stato di ebbrezza
Legislazione
Accertamento dello stato di ebbrezza
Etilometro
Profili giuridici dell’accertamento mediante etilometro


Fonte:
http://www.fivi.it/wp-content/uploads/2011/06/dossier-etilometro-05-2011.pdf , documento elaborato dallo studio  dell’Avv. G. C. Alleva di Milano (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e redatto dall’Avv. Simone Marconi (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)
http://www.cdp.bz.it/it/home/news/etilometro-il-risultato-della-prova-deve-essere-valutato-alla-stregua-delle-teorie-scientifiche-comunemente-accettate.html