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Patente: legislazione - Diabetescore
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Indice
Legislazione
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Art. 119  e successive modificazioni ed integrazioni
Direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009 recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida
Decreto del Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti del 30 novembre 2010  in recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida
Cronologia legislativa

Legislazione

  • Decreto Legislativo - 30 aprile 1992 n. 285 Pubblicato nel Supplemento alla G.U. 18 maggio 1992, n. 114 in particolare gli articoli 119, 125, 126 "Nuovo codice della strada";
  • Decreto del Presidente della Repubblica - 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada." (Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dic. 1992, n. 303) [in particolare gli articoli 319 - 391 e l'appendice II];
  • Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 8 agosto 1994 "Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida." (Pubblicato nella G.U. 19 agosto 1994, n. 193, in particolare l'allegato III);
  • Decreto del Ministero dei Trasporti 28 giugno 1996 "Requisiti psicofisici richiesti per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per i veicoli a motore." (Pubblicato in G.U. 15 luglio 1996);
  • Legge 7 Dicembre 1999, n. 472 " Interventi nel settore dei trasporti " (Modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);
  • Decreto Legislativo n. 9 del 15/01/2002 (Disposizioni integrative e correttive del C.d.S. a norma dell'art. 1);
  • Legge n. 85 del 22.03.2001 "Delega al Governo per la revisione del Nuovo Codice della Strada";
  • Legge n. 125 del 30.03.2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";
  • Legge n. 168 del 01.08.2002 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20.06.2002 n. 121 recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale";
  • Legge n. 214 del 01.08.2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27.06.2003 n. 151 recante modifiche ed integrazioni al Codice della Strada";
  • Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 30.09.2003 "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 200/56/CE".
  • Legge n. 160 del 02/10/2007: "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 03/08/2007 n. 117 recante "Disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione".
  • Legge n. 120 del 29/07/2010: "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".
  • Decreto del Ministero delle Infrastutture e Trasporti 08/09/2010: "Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del Codice della Strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettera b) e c) della Legge 29/07/2010 n. 210.
  • Decreto del Ministero delle Infrastutture e Trasporti 30/11/2010 "Recepimento della Direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25/08/2009 recante la modifica della Direttiva 91/439/CE del Consiglio, concernente la patente di guida.
  • Circolare dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del 03/03/2014 (Prot. n. 4920) abrogata dalla circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione  n. 8326 del 09/04/2014  ad oggetto  la nuova procedura di rinnovo di validità della patente di guida

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Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Art. 119  e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico [dell'Ente] delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purchè abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.
2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonchè da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. [La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.] La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
    a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento nè di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4
    b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
    b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;
    c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri;
    d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida.
   d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.
6. Di tale parere il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonchè in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

  1. i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
  2. le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
  3. la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a ) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia.
  4. i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.

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Direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009 recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.
«DIABETE MELLITO
10. Nei paragrafi seguenti per "ipoglicemia grave" si intende la condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.
Gruppo 1
10.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico, il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a cinque anni.
10.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.
Gruppo 2
10.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:

  • assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti,
  • il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia,
  • il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione monitorando regolarmente il livello di glucosio nel sangue, almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida,
  • il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia, e
  • assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.

Inoltre, in questi casi, la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di un'autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli non superiori a tre anni.

10.4. Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalato e seguito da una nuova valutazione dell'idoneità alla guida.»

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Decreto del Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti del 30 novembre 2010  in recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida, il quale in materia di DIABETE MELLITO
Per "ipoglicemia grave" si intende la condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave. Tale condizione è  riconducibile esclusivamente a patologia diabetica  in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come l'insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree e glinidi.

Gruppo 1
1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del candidato o del conducente affetto da diabete mellito è effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell'articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
2. In caso di presenza di comorbilità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione medica locale.
In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente può essere  dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo I fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all'età.
3. La patente di guida non deve essere nè rilascia ta nè rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata di validità della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.

Gruppo 2
5. In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come sulfaniluree e glinidi,)l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica locale, a candidati o conducenti affetti da diabete mellito è effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate, che possa attestare le seguenti condizioni:

  1. assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;
  2. il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia;  
  3. il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;
  4. il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia;  
  5. assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida.

In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata di validità per un periodo massimo di tre anni o per un periodo inferiore in relazione all'età.

6. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata
della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.
7. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia,anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada.
8. In caso di modifiche della terapia farmacologica durante il periodo di validità della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti"come sulfaniluree o glinidi); ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del Codice della strada.
9. Per i titolari di abilitazione professionale di tipo KA e KB si applicano le norme previste per la patente di guida di veicoli di Gruppo 2.

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Cronologia legislativa
Originariamente  l’art. 320 del d.P.R.  16 dicembre 1992 n. 495  disponeva che "la patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicanze oculare, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza alla guida……” inoltre che  “la patente di guida delle categorie C,D,E non deve essere né rilasciata né confermata ai candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina”.
Successivamente il D.M. Trasporti 8/8/94 – in recepimento della direttiva 91/439 CEE del 29/7/91, nell'allegato III, al punto 10, per il gruppo 1 disponeva che "la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso" e al punto 10.1 per il gruppo 2: "La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare" (LINEE GUIDA emanate dal Sanità - Dip. Prevenzione - Uff. VII (N.400.7/L.D.1.6/DM88/94/1939 - 18/12/97).

La legislazione nei confronti dei diabetici fino a questo momento non era stata molto tollerante.

Solo dal 1997 inizia una progressiva “liberalizzazione “ in particolare per i soggetti insulino-dipendenti e insulini–trattati.

Con il  D.M. 18 dicembre 1997, il Ministero della Sanità emana le sue linee guida per l'applicazione della normativa inerente il rilascio ed il rinnovo della patente di guida a candidati o conducenti colpiti da diabete, fissando alcuni principi:

  • in pazienti affetti da diabete in trattamento insulinico e senza complicanze, il giudizio compete alla commissione medica locale, che giudica la sicurezza alla guida sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata;
  • la patente ai soggetti del Gruppo 1 viene rilasciata per 5 anni mentre
  • nel caso di soggetti rientranti nel gruppo 2 sottoposti a trattamento insulinico, senza complicanze, la patente viene rilasciata e rinnovata per 2 anni.

Nel 1999 il Parlamento emana la legge 7/12/1999 n. 472, la quale all’art. 32 apporta delle modifiche  alle procedure per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità delle patenti di guida nei confronti dei soggetti affetti da diabete (riportate dell'articolo 119 del D. L.vo 30 aprile 1992 n.285 – nuovo CdS).
Sorgono conflitti di competenza sull’organo tenuto alla valutazione del paziente diabetico: infatti, dopo il comma 2 di detto articolo 119 era stato aggiunto il comma 2 bis il quale prevedeva che "l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie" deve essere  “effettuato dai medici specialistici dell'unità sanitaria locale, che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida"  mentre l’articolo 331 del Regolamento lettera B individuava i medici di cui al comma 2 dell’art.119, disponendo che l'accertamento venga effettuato dai medici specialisti che prestano servizio presso “l'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale”.

Il nuovo Codice della Strada nel nuovo testo approvato (legge 22 marzo 2001 n. 85) chiarisce che i medici specialisti sono quelli «nell’area della diabetologia  e malattie del ricambio” ma a questo punto la Circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Lombardia del 30 aprile 2001 in materia di “accertamento dei requisiti psicofisici, nei confronti di soggetti affetti da diabete, per il conseguimento, la conferma o la revisione della patente di guida, categoria A, B, BE e sottocategorie" dà adito ad un grosso equivoco in quanto riconosce i medici specialisti dell'area della diabetologia  e malattie del ricambio dell'Unità Sanitaria Locale quale organo monocratico competente ad effettuare l'accertamento dei requisiti psicofisici nei confronti di soggetti affetti da diabete per le finalità di cui all'oggetto, superando quindi la competenza del medico-legale di cui al comma 2 dell’art. 119 CDS.

Viene nominata una Commissione inter-ministeriale la quale  in data 4 maggio 2006 rilascia le linee guida al fine di ridurre i disagi per i pazienti diabetici, diminuire l’invio alle Commissioni provinciali patenti, evitare che al diabetologo venga richiesto di diventare medico legale, di ridurre sul territorio nazionale la disomogeneità di modalità di concessione/rinnovo patenti.
Le Linee guida prevedono che la competenza del “diabetologo” sia limitata a svolgere la funzione di consulente del medico legale (quale organo monocratico) dell' ”Ufficio dell’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, stabilendo la pericolosità alla guida del paziente diabetico ed indicando la scadenza entro cui effettuare il successivo rinnovo mentre sarà l’“Ufficio dell’Unità medico-legale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale ”(anche autoscuola) per l’espressione definitiva del giudizio di idoneità alla guida

Il certificato richiesto dalle lineee guida del 2006 doveva riportare i seguenti giudizi:

  1. nessuna limitazione nella durata di validità della patente (rectius scadenza anticipata) per un rischio alla guida giudicato basso, quindi con una rinnovo fino a 10 anni;
  2. l’eventuale prescrizione di scadenza anticipata basata sulla valutazione dell’entità del rischio alla guida posseduta dal soggetto al momento della visita.

Si limita la competenza della Commissione Medica Legale ai soli pazienti con complicanze evolutive tali da rendere “a rischio” la guida, per i quali il diabetologo non deve indicare la durata del rinnovo.

Sarà competenza del solo medico-legale (di cui al comma 2) che riceve il certificato specialistico (diabetologico) stabilire se inviare alla Commissione M.L. il paziente diabetico.  

Allo scopo di Armonizzazione la legislazione italiana con le Direttive UE (direttiva 2009/112/CE) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emana il D.M. 30 novembre 2010 (a differenza di quanto fatto in altri paesi come la Germania) vengono riconosciute come patologie mediche incidenti sulla idoneità alla guida, le menomazioni del campo visivo, il diabete e l’epilessia.

I problemi principali del decreto ministeriale si concentrano sulla:
1. durata della validità della patente
a) In caso di terapia con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi (sulfaniluree, glinidi, insulina):
- 5 h. per i diabetici   senza complicanze  e infra50enni per le patenti A, B, BE
- 3 o 2 per diabetici con complicanze
b) in caso di terapia solo dietetica e/o con farmaci che generalmente non inducono ipoglicemie gravi  il limite massimo di durata (10 h) può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.
2. l’obbligo di segnalazione delle ipoglicemie gravi e ricorrenti; e
3. l’obbligo di segnalazione di eventuali modifiche di terapia ipoglicemizzante: infatti i punti 7 e 8 del decreto ministeriale dispongono che “in caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia,anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada.
n caso di modifiche della terapia farmacologica durante il periodo di validità della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti"come sulfaniluree o glinidi); ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del Codice della strada”.

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Fonti

http://www.salute.gov.it/resources/static/ministero/usmaf/Idoneita_psicofisica_2011/Iannarelli_Diabete_e_idoneit%C3%A0_alla_guida.pdf  (Corso idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità patente di guida tenutosi a Roma in data 24 maggio 2011 a cura della dr.ssa Rossella Iannarelli (U.O.D. Diabetologia e malattie metaboliche  - P.O. San Salvatore – L’Aquila) in Il Ministero della Salute in data 2006 ha diramato su internet le seguenti Linee Guida per il rinnovo della patente di Guida A,B, BE evidenziando come semplificato l'iter di concessione/rinnovo il procedimento nei confronti dei cittadini affetti da diabete).