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Patente - Diabetescore
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Indice

Classificazione conducenti
Competenza
Iter per ottenere il rilascio o rinnovo della patente
Scadenza
Novità
Crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia
Ricorso

Per avere il rilascio o il rinnovo protratto negli anni (massimo cinque) è opportuno avere un buon controllo delle glicemie, non avere una severa retinopatia diabetica, per esempio la forma proliferativa o avere effettuato le giuste cure con la laserterapia; problemi di nefropatia diabetica, espressione di danno renale renale (microalbuminuria nella nefropatia) e i dolori neuropatici agli arti inferiori espressione di  neuropatia diabetica. Occorre ancora non soffrire di problemi di cardiopatia ischemica ed essere soggetti a rischio cardiovasculometabolico;  è importante non avere avuto episodi ipoglicemici.

Classificazione conducenti
Bisogna distinguere il trattamento in base a 2 “Gruppi”:  
Gruppo 1
conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1 (D.M. 30 novembre 2010 pubblicato su GU n. 301 del 27-12-2010): ;  e  
Gruppo 2:
conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 +E, D1 e D1 + E

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Competenza
Gruppo 1
L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del candidato o del conducente affetto da diabete mellito è effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell'articolo 119 del codice della strada, ovvero il medico-legale delle ASL, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.
In caso di presenza di comorbilità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione medica locale. (D.M. 30 novembre 2010 pubblicato su GU n. 301 del 27-12-2010)”.

Gruppo 2
L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del candidato o del conducente affetto da diabete mellito  avviene avanti ad un organo collegiale, ossia la Commissione Medica Locale (art. 119 co. 4), previo parere del diabetologo che dovrà suggerire  la durata del rinnovo, e ciò, nei casi di:
a) trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come sulfaniluree e glinidi), che possa attestare le seguenti condizioni:
b) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;
c) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida

Inoltre dovrà valutare che il conducente:  
d) risulti pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia;  
e) dimostri di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il  livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;
f) dimostri di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia.

Per i titolari di abilitazione professionale di tipo KA e KB si applicano le norme previste per la patente di guida di veicoli di Gruppo 2.

Il diabetologo dovrà essere medico operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.

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Iter per il rilascio o rinnovo della patente

Si distinguono tre fasi

Fase 1): gli esami medici
il diabetico (di tipo 1 e 2) deve sottoporsi ai seguenti esami:

  • emoglobina glicosilata (HB1)
  • microalbuminuria;
  • visita oculistica unitamente al fondo dell’occhio (Vista oculistica con campo visivo 120° (patenti A-B-CIGC) o 160° (patenti superiori) se retinopatia  laser trattata o retinopatia proliferante.
  • visita cardiologica con ecocardiogramma

Le visite e gli accertamenti specialistici devono essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e convenzionate e gli esami non dovranno avere una data superiore ai tre mesi dalla visita del rinnovo  (art. 119 comma 3).

I costi delle visite specialistiche (oculistica  con FO e cardiologa con ECG) dovrebbero essere a carico del paziente trattandosi di visite medico legali finalizzate al rinnovo della patente.    

Fase 2) visita con il medico specialista in diabetologia e in malattie del ricambio (art. 119 comma 2)
Con i detti esami e il diario glicemico il diabetico si reca dal medico specialista (diabetologo) per una visita di controllo al fine di valutare la situazione clinica.
Il diabetologo rilascia un documento (su una modulistica suggerita dalle Linee guida) nel quale definisce in modo sintetico la condizione del paziente con particolare riferimento alle sue capacità di guidare, suggerendo se rilasciare o rinnovare la patente per l'intero periodo di validità (5 anni) o se prevedere una scadenza anticipata (da 2 a 3 anni).

Tale giudizio lo ricava dai seguenti elementi:

  1. emoglobina glicata (media delle glicemie negli ultimi tre mesi) < 9.0 % (perché la guida possa essere considerata adeguata) o > 9% (per guida non adeguata);
  2. insussistenza di ipoglicemie “gravi” e “ricorrenti”, in base anche alla frequenza.

Per
"ipoglicemia grave" si intende la condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona; mentre
"ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave.
Tale condizione è  riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come l'insulina o  farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree e glinidi.

Al fine di determinare il giudizio complessivo sulle ipoglicemie (che può essere buono, accettabile e non adeguato) viene valutato il rischio della pericolosità alla guida che può essere basso, medio ed elevato a secondo del sussistere o meno dei seguenti elementi:
Giudizio BUONO (se numero ipoglicemie < 2/mese),
a) assenza di retinopatia;
b) neuropatia e nefropatia o microalbuminuria nei valori (inferiori a 20);
c) ipertensione ben controllata; d) controllo glicemico adeguato;

Giudizio ACCETTABILE (tra ipoglicemie tra 2 e 4 al mese),
a) retinopatia background o proliferante, se con buona conservazione del visus;
b) neuropatia autonomica o sensitivo-motoria di grado lieve, se con buona conservazione della percezione sensitiva e delle capacità motorie;
c) nefropatia se solo con macroalbuminuria;
d) ipertensione se ben controllata;
e) cardiopatia ischemica se ben controllata;
f) situazioni di controllo glicemico NON ADEGUATO

Giudizio SCADENTE (se ipoglicemie > 4 al mese: in tale caso occorre anche la  valutazione anamnestica della capacità del soggetto di avvertire l’ipoglicemia e gestirla precocemente ed adeguatamente)
a) retinopatia proliferante, con riduzione del visus;
b) neuropatia autonomica o sensitivo-motoria grave, con perdita della percezione sensitiva e delle capacita motorie;
c) nefropatia con insufficienza renale; d) cronica ipertensione non controllata;
e) ischemia cardiaca recente (< 1 anno) o non ben controllata;
f) controllo glicemico NON ADEGUATO

In base a tali giudizi il medico suggerisce al medico legale la durata del rinnovo da 5 a 2 anni.
Il diabetologo può decidere – per esempio se il compenso del paziente è cattivo o se le complicanze sono avanzate – di demandare il caso alla Commissione medica della Asl, ma non può esimersi dal riempire il modulo per il rinnovo.  Per cui deve motivare la propria certificazione qualora il paziente non possa andare presso il medico-legale competente.

Fase 3): visita medico-legale
Con la certificazione del diabetologo il paziente si reca alla visita medico legale per il rinnovo,

  • avanti al medico legale, in caso di assenza di patente rientrante nel gruppo 1 e con diabete senza complicanze sia esso trattato con trattamento farmacologico che con trattamento dietetico e in tutti i casi di limiti di età; oppure    
  • avanti alla Commissione Medico Legale, in caso di patente rientrante nel gruppo 2  oppure in caso di diabete del gruppo 1 con complicanze.

Questa visita riguarda soprattutto la vista, l’udito e l’insorgenza di altre patologie e può essere fatta presso la Asl ma, dove possibile, anche presso gli uffici addetti alle pratiche auto (autoscuole, Aci).

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Scadenza

Gruppo 1
Bisogna distinguere i due casi:

  1. fino a 10 anni = diabete di tipo 2 trattato con farmaci (metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro) che non comportano ipoglicemie gravi (trattamento dietetico)
  2. fino ad un massimo di 5 anni = diabete di tipo 1 trattato con farmaci (insulina) che possono indurre una ipoglicemia grave (trattamento farmacologico) nonché il diabete di tipo 2 senza per limiti d’età

Gruppo 2
Bisogna distinguere i tre casi

  1. fino a 10 anni = diabete di tipo 2 trattato con farmaci (metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro) che non comportano ipoglicemie gravi (trattamento dietetico)
  2. fino a un periodo massimo di 5 anni = rientrano coloro che sono sottoposti a trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave (diabetici di tipo 1 senza complicanze o di tipo 2 per limiti d’età;
  3. 2 o 3 anni = diabetici di tipo 1 e di tipo 2  rientranti nel gruppo 1 con complicanze

Riepilogando

Gruppo 1 (categorie A, B, B + E; sottocategorie A1 e B1)

Scadenza

competenza

trattamento farmacologico (con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave

diabete di tipo 1 senza complicanze;

diabete di tipo 2 senza complicanze per età

5 anni

Medico legale ASL

trattamento dietetico (con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi)

diabete di tipo 2 senza complicanze

10 anni

Medico legale ASL

Gruppo 2 (categorie C, C + E, D, D + E; sottocategorie C1, C1 +E, D1 e D1 + E)

   

trattamento farmacologico (con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave

diabete di tipo 2 senza complicanze

diabete di tipo 2 senza complicanze per età

5 anni

Commissione Medico legale

trattamento dietetico (con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi)

diabete di tipo 1 con complicanze

diabete di tipo 2 con complicanze

2/3 anni

Commissione Medico legale

diabete mellito in trattamento solo dietetico o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi

diabete di tipo 2 senza complicanze

10 anni

Commissione Medico legale

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Novità  
Nel dettaglio in sostituzione del bollino del rinnovo con la nuova scadenza, verrà recapitata direttamente a casa, una nuova patente in formato tessera.

È necessario pertanto produrre al momento della visita, oltre alla documentazione già richiesta:

  • una fotografia formato tessera delle dimensioni di mm 35x42;
  • bollettino di versamento di 16.00 € effettuato su c.c.p. 4028
  • bollettino di versamento di € 9,00 effettuato sul c.c.p.  9001
  • ticket di € 14,60 per la visita medico legale  
  • certificato medico rilasciato dal diabetologo

La nuova scadenza coincide con la data di nascita: per cui se ad un diabetico nato il 12 aprile 1966 che si presenta alla visita alla scadenza della patente, ad es. il 10 settembre 2014 e al quale vengono riconosciuti 5 anni per il rinnovo, la nuova scadenza sarà il 12 aprile 2019

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Crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia
“In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia,anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del codice della strada.
In caso di modifiche della terapia farmacologica durante il periodo di validità della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree o glinidi), ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 128 del Codice della strada.

Per un approfondimento leggi: Diabete: stress da rinnovo patente e discriminazioni

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Ricorso

E’ possibile presentare ricorso contro il giudizio non favorevole della Commissione Medica Locale Patenti avanti al TAR o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine massimo di 120 giorni, oppure, secondo regime di tutela semplificato e presumibilmente più economico, sottoporsi a sua richiesta e a sue spese ad nuova visita medica presso gli organi sanitari periferici delle FF.SS..
Il nuovo certificato medico relativo alla visita dovrà essere prodotto direttamente agli uffici della MCTC, entro il termine massimo di 120 giorni, superato tale termine non sarà più possibile presentare ricorso al TAR o al Capo di Stato e verrà convalidato il giudizio espresso dalla Commissione Medica Locale che non potrà più essere modificato (Circolare n. 71348 del 06/09/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

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