Indice
Indennità di malattia
Visite di controllo
Congedo straordinario retribuito (valido solo nel settore pubblico)
Permessi per motivi di famiglia
Congedi per gravi motivi
Invalidità e disabilità
A) Congedo straordinario per cure per invalidi (valido solo nel settore privato)
B) Riposi giornalieri per lavoratori con handicap grave
C) Esonero dal lavoro notturno
D) Priorità nella scelta della sede e trasferimento
Indennità di malattia.
Quando un lavoratore si ammala e si assenta dal lavoro i primi 3 giorni sono pagati dal datore di lavoro. Dal 4° giorno di assenza per un massimo di 180 giorni è l’INPS a provvedere al pagamento.
L'indennità di malattia spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario:
- a operai e impiegati dell’industria, del terziario dell’artigianato e dell’agricoltura
- ai soci di cooperative che prestino attività lavorativa, ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro
- ai disoccupati e sospesi dal lavoro purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia.
- ai lavoratori parasubordinati, solo in caso di degenza ospedaliera.
Dal 2010 è entrata in vigore la legge n. 102 del 3 agosto 2009 che ha posto in capo all'INPS la gestione di tutta la procedura e si è posta l'obiettivo di contenere in 120 giorni la durata del procedimento dalla richiesta alla eventuale concessione delle indennità.
Il paziente chiede a un medico un certificato contenente le patologie a causa delle quali si chiede il riconoscimento della invalidità civile.
Il medico (che dovrà avere una apposita autorizzazione dell'INPS) invierà via internet il certificato all'Inps e rilascerà al paziente una ricevuta contenente il codice di trasmissione.
Il paziente può controllare la procedura richiedendo una password all'INPS.
Se la degenza avviene in casa, l’INPS può disporre visite a domicilio (note come visite fiscali).
Le fasce orarie di reperibilità sono 7 giorni su 7 (compresi i festivi):
dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle 18,00, per i dipendenti privati;
dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00, per i dipendenti pubblici.
I dipendenti pubblici in genere, sono soggetti ad orari visite fiscali più severi rispetto ai privati, prevedendo 4 ore la mattina, dalle 9 alle 13, e 3 ore il pomeriggio dalle 15 alle 18.
Orari diversi di reperibilità e modalità sono previste per le forze armate, Carabinieri, Polizia di Stato, personale del comparto scuola e personale di Poste SPA
Durante questi orari, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato al datore di lavoro.
Da tale obbligo di orari, sono esclusi i dipendenti la cui assenza dal lavoro deriva da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.Si ricorda inoltre che, la visita fiscale può essere attivata dall’azienda, a pagamento, per via telematica o direttamente dall’Inps in caso di dipendenti privati e dall’ASl per le visite fiscali Pubbligo Impiego, qualora il Dirigente Responsabile del lavoratore lo riterrà opportuno mentre è obbligatorio "dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative", secondo quanto stabiliti dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011).
Visite di controllo
Dal punto di vista della tutela della salute, tra l'altro prevista dalla nostra Costituzione (art. 32), è necessario sottoporsi ad accertamenti clinico-strumentali per finalità di prevenzione e trattamento precoce delle complicanze del diabete. Chi effettua visite e accertamenti, quindi, è spinto dalla finalità di evitare un aggravarsi e un degenerare della condizione cronica o del fattore di rischio in una malattia vera e propria, come accade nel diabete ove per mantenere un buon equilibrio glicemico e per sorvegliare l’andamento delle altre condizioni metaboliche, occorre effettuare un certo numero di visite e controlli ogni anno (3 o 4 volte).
Tutti i contratti collettivi di lavoro prevedono permessi orari retribuiti (entro un certo monte ore) e non per lo svolgimento di queste visite o genericamente per altri motivi.
Alcuni contratti collettivi (in particolare quelli per il settore pubblico) prevedono l’assenza per malattia per visita medica, facendo perdere unicamente la c.d. indennità di amministrazione.
Nei casi in cui i permessi non siano retribuiti o il monte ore sia diventato insufficiente, non è chiaro se sia possibile mettersi in malattia. Per malattia si intende un peggioramento della situazione anteriore che rende il lavoratore incapace di svolgere un'attività lavorativa (o che consiglia di astenersi dal lavoro per evitare l’aggravamento e facilitare il decorso della malattia stessa).
Con riferimento al Day Hospital (circolare INPS n. 192/96) in particolare alla problematica concernente il diritto all'indennità di malattia degli assicurati che fruiscono di prestazioni sanitarie in regime di day hospital, le stesse non sono equiparabili al regime di ricovero in quanto, pur essendo coordinate in ambito ospedaliero, sono sostanzialmente prestazioni specialistiche di tipo ambulatoriale.
L'indennizzabilità degli eventi in questione potrà pertanto aver luogo previo riconoscimento, nel caso concreto, della sussistenza di uno stato di effettiva incapacità lavorativa.
Tale requisito puo' intendersi realizzato quando la permanenza giornaliera nel luogo di cura, tenendo conto anche del tempo occorrente per rientrare nel luogo di lavoro, copra in buona sostanza la durata (giornaliera) dell'attività lavorativa.
Anche nell'ipotesi di permanenza inferiore, l'indennità potrà competere quando venga debitamente accertata a livello medico -in relazione alla natura dell'infermità e/o alla terapia praticata - la condizione di mancanza, nel lavoratore, di una residua capacità lavorativa nel corso della medesima giornata di effettuazione della terapia.
Il trattamento economico di malattia, quando dovuto, sarà erogato in misura normale, senza applicare, cioé, la particolare riduzione, fondata su presupposti non rilevabili nella circostanza, prevista nell'ipotesi di ricovero riguardante lavoratori senza familiari a carico e potrà essere corrisposto per le giornate di totale astensione dal lavoro coperte da certificazione della relativa struttura (ospedaliera o altra convenzionata con il S.S.N.) o dal medico curante, inviata nei termini previsti per la certificazione di malattia.
Nel caso in cui il trattamento non venga eseguito con cadenza giornaliera, i giorni di mancata effettuazione della cura, ovviamente persistendo l'assenza dal lavoro, se non debitamente certificati, non saranno indennizzabili, pur potendosi considerare l'evento unico agli altri effetti (carenza, misura indennità -v. circ. n.4377 AGO/170 del 6.8.1981, par. 4).
Eventuali istanze di lavoratori che abbiano omesso, in buona fede, di inviare la predetta certificazione ovvero l'abbiano trasmessa in ritardo, potranno essere considerate favorevolmente previo conforme giudizio sanitario, analogamente a quanto previsto per i giorni di malattia successivi a prestazioni di "pronto soccorso" (v. circ. n. 145 del 28.6.1993, par. 2 a).
In conclusione la prestazione in Day-Hospital potrà essere equiparata al ricovero ospedaliero a condizione che la prestazione richieda la permanenza nell'ambulatorio per l'intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Solo in questo caso il lavoratore privato non è soggetto a visite fiscali e non deve chiedere al proprio medico di medicina generale un'attestazione in quanto per aver diritto all'indennità è sufficiente presentare l'attestazione, rilasciata dal medico dell'ambulatorio, della visita effettuata diversamente dal dipendente pubblico che beneficia dell'esenzione delle visite fiscali ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011
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Congedo straordinario retribuito
Il testo unico D.P.R. 10/01/57 n.3 (modificato dalla legge finanziaria 1994) prevede a fianco del congedo ordinario, un congedo straordinario che non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di 45 giorni (così come modificato dalla Legge 537/93).
Recita così l'articolo:
"All'impiegato, oltre il congedo ordinario,possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni (comma così sostituito dall’art.3, legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la quale "i tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo" ).
Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni (art. 19 e 30 DPR 3 maggio 1957, n. 686).
La norma, nata per il settore pubblico, in conseguenza dell'affermarsi del rapporto di lavoro stipulato attraverso i contratti collettivi (dal 1995 in poi), ha perso la sua valenza, tantè che di fatto la norma risulta essere disapplicata nei confronti dei seguenti lavoratori pubblici:
- dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica ex art. 23 D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114;
- del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Regioni e delle autonomia locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università, delle Aziende autonome e degli Enti pubblici non economici (cfr. all. A e B del D.Lgs 300 marzo 2001, n. 165);
- funzionari appartenenti alla carriera prefettizia ex art. 26 D.P.R. 23 maggio 2001, n.316.
Permessi per motivi di famiglia
I lavoratori hanno diritto ad almeno tre giorni di permesso retribuito ogni anno in caso di gravi motivi di famiglia.
Fatte salve migliori condizioni previste da contratti di categoria o aziendali o altro, ogni lavoratore ha diritto ogni anno a 3 giorni di permessi retribuiti in caso di:
- decesso o grave infermità di coniuge, genitori, figli o fratelli anche non conviventi
- decesso o grave infermità di qualunque soggetto componente la famiglia anagrafica (ai sensi del D.P.R. 223/1989 Art. 4). In pratica qualunque persona risulti convivente a qualsiasi titolo in maniera stabile e abbia residenza nello stesso Comune
- condizioni e situazioni dello stesso lavoratore che non possono essere considerate 'malattia'.
Il lavoratore avvertirà il prima possibile l’azienda ma è nella natura di questo tipo di permesso la sua imprevedibilità.
Previo accordo con il datore di lavoro i 3 giorni possono essere usufruiti in diverse maniere, per esempio 6 mezze giornate.
Se richiesto l’evento deve poter essere documentato con le certificazioni sanitarie del caso.
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Congedi per gravi motivi
Fino a due anni di congedo frazionabili in tutta la vita lavorativa
Fatte salve migliori condizioni previste da contratti di categoria o aziendali o altro nell'arco della sua vita lavorativa ogni lavoratore può chiedere fino a due anni di congedo, anche frazionabili per gravi motivi di salute propri o di un familiare.
Due condizioni:
a) per curare se stessi e i propri familiari.
Si intendono per familiari:
- coniuge, genitori, figli o fratelli anche non conviventi
- qualunque soggetto componente la famiglia anagrafica (ai sensi D.P.R. 223/1989 Art. 4), in pratica qualunque persona risulti convivente a qualunque titolo in maniera stabile e abbia residenza nello stesso Comune.
Anche in questo caso il congedo può essere dovuto a condizioni e situazioni dello stesso lavoratore che non possono essere considerate malattia e che non sono compatibili con l’attività lavorativa.
b) grave situazione
I regolamenti e la giurisprudenza sono dettagliati nell’esaminare i casi in cui il congedo è reso necessario dalla cura di un familiare (condizioni acute o croniche e in generale situazioni che richiedono un impegno particolare per la cura, assistenza continuativa o anche frequenti monitoraggi clinici ematochimici o strumentali così come in generale la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario).
Minore la casistica nel caso in cui il lavoratore chieda il congedo per curare... se stesso. Si può ritenere ad esempio che il congedo possa essere fruito in alternativa alla malattia per seguire con più attenzione una fase di forte squilibrio glicemico. Non così raro è il caso in cui il congedo è chiesto in corrispondenza di stati psichici (ansia e depressione).
Il lavoratore è tenuto a chiedere il congedo almeno 15 giorni prima e il datore di lavoro deve rispondere entro 10 giorni da quando riceve la richiesta e deve motivare dettagliatamente i motivi di un eventuale rifiuto o solo parziale accettazione della richiesta. Il lavoratore non è tenuto a utilizzare integralmente il periodo di congedo richiesto, può insomma tornare prima dandone preavviso 7 giorni prima.
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Disabilità
Congedo straordinario per cure per invalidi (valido solo nel settore privato)
Basta il 51% di invalidità per avere diritto a un congedo, non retribuito ma con contributi pagati, fino a 30 giorni per cure mediche. Attenzione: è una misura prevista solo per i dipendenti del settore privato.
Le persone con invalidità superiore al 50% possono chiedere un congedo straordinario retribuito della durata non superiore a 30 giorni, per sottoporsi a cure o trattamenti mirati alla riduzione della disabilita (Legge 118/1971, Art. 26).
Il soggetto invalido deve chiedere alla ASL la vidimazione del certificato rilasciato dal medico durante. Al momento della visita dovrà portare il Verbale attestante l'invalidità riconosciuta e una certificazione medica, che specifica il tipo di terapia prescritto e la sua durata.
Due ore di riposo al giorno retribuite sono riconosciute automaticamente al lavoratore con handicap grave.
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B) Riposi giornalieri per lavoratori con handicap grave
I lavoratori con handicap dichiarato grave hanno diritto a norma dell’articolo 33 della legge 104/92 a 3 giorni di permesso ogni mese pienamente retribuiti fruibili in maniera continuativa o frazionabili (in 6 mezze giornate nei contratti privati, in 18 ore nei contratti pubblici).
I permessi si esauriscono nell’arco del mese. I permessi non goduti nel mese non possono quindi essere riutilizzati. I permessi sono pienamente retribuiti (art 33, 3° comma legge 104/92).
Il lavoratore che desidera usufruirne deve fare domanda all’INPS o all’Ente Previdenziale di appartenenza compilando un modulo in due copie, una delle quali, timbrata dall’Ente, sarà consegnata al datore di lavoro. Il modulo deve indicare in quale modo il lavoratore intende fruire dei permessi.
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C) Esonero dal lavoro notturno
La persona disabile (e quindi con ogni livello di invalidità) e, ovviamente, con handicap, è esonerata dal lavoro notturno.
L’art. 2 del D. Lgs 532/1999 prevede l’esonero dal lavoro notturno per alcune categorie di lavoratori. S'intende per lavoro notturno un'attività svolta per almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino. Il lavoro notturno, recita la legge 903/1977 art 5 2° comma, non deve essere prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92. Pur in mancanza di una specifica indicazione, per analogia questo divieto può essere esteso al lavoratore disabile.
Per quanto riguarda il lavoratore invalido, l’esonero dal lavoro notturno potrebbe essere richiesto o previsto all’atto dell’assunzione o nella convenzione tra il datore di lavoro e il Servizio di collocamento che ha dato luogo all’assunzione.
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D) Priorità nella scelta della sede e trasferimento
Chi ha una invalidità superiore al 66% o handicap può chiedere di scegliere la sede di lavoro. Ma l’azienda non è obbligata a concederlo
La legge 104/92 prevede due tipi di agevolazioni per la persona disabile relative alla sede di lavoro.
La prima, inserita nell’articolo 21, riconosce alla persona o con handicap o riconosciuta invalida in misura superiore al 66% assunta presso enti pubblici:
- il diritto di scelta prioritaria fra le sedi disponibili
- il diritto di precedenza in caso di trasferimento a domanda.
Non si tratta di un diritto assoluto, ma legato alla disponibilità reale di posizioni per le mansioni e le competenze del dipendente, insomma alla organizzazione del lavoro.
Lo stesso vale per quanto disposto nel 5° comma dell’articolo 33, secondo il quale la persona handicappata in situazione di gravità ha diritto a scegliere ove possibile la sede più vicina al domicilio. Per ‘vicina’ s'intende di fatto ‘comoda’ in considerazione della disponibilità di mezzi pubblici o di altre considerazioni.
La domanda deve essere rivolta al datore di lavoro. È invece assoluto il diritto disposto sempre nel 5° comma dell’articolo 33 in base al quale la persona con riconoscimento di handicap assunta presso un ente pubblico, non può essere trasferita senza il suo consenso.
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Fonti
http://www.diabete.it/dossier/index.asp
http://www.guidafisco.it/orari-visite-fiscali-633