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Guida - Alcool - Diabetescore
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Nel 2009 in Sardegna, un ragazzo sottoposto alla prova dell’etilometro dopo che costui aveva avuto una giornata sportivamente intensa con ipoglicemie curate con zuccheri e carboidrati composti (panini), quindi nonostante che lo sportivo non avesse assunto alcolici, riportava il test positivo.
Nonostante la spiegazione alle forze dell’ordine che i valori elevati potevano essere imputabili al diabete e nonostante costui avesse espressamente richiesto di poter ripetere l’esame all’ospedale, ciò non è servito tant’è che è stata elevata la contravvenzione.
Come in Sardegna, lo stesso fatto si sta ripetendo, sempre più frequentemente, in tutte la parti d’Italia, come risulta dai diversi procedimenti giudiziari (Trib. Gorizia, 25 febbraio 2011; Trib. Venezia, Sez. Dist. San Donà di Piave, 25 gennaio 2011) correnti nei confronti di altri cittadini diabetici.
Si veda l’altro caso esaminato dalla Suprema Corte (Cass. Penale, Sez. IV, 3 giugno 2014, n. 22962) che ha riformato Corte Appello di Bolzano 15 giugno 2013 n. 128, che aveva appunto condannato un automobilista che aveva ingerito tre birre piccole sulla base dei valori dell’etilometro e di alcuni fattori sintomatologici (alito alcolico e occhi arrossati) senza aver predisposto un accertamento da eseguirsi mediante un esperto che accertasse che effettivamente il diabete potesse alterare i valori dell’etilometro, alzandoli di quel tanto da far scattare il reato di guida in stato di ebbrezza.

Il problema risiede nell’etilometro in uso alle forze dell’ordine i cui risultati potrebbero risultati falsati nel caso di persone affette da diabete di tipo 1, in quanto non tarati ossia predisposti per calcolare valori diversi in caso della patologia del diabete, che potrebbe provocare un aumento di valori in percentuali anche  superiori in media al 50%.

La causa  sembrerebbe imputabile al processo naturale della chetosi:  l’organismo, in assenza di insulina nel corpo, quindi non svolgendo più il loro lavoro le cellule beta ed alfa, per reperire zucchero procede a trasformare gli acidi grassi del corpo, comportando attraverso il respiro la produzione di una serie di acidi come l’acetone (acido idrossibutirrico o isopropilico); in altre prole la chetosi provocherebbe un reflusso di aria gastrica in bocca ossia alcool in quantità maggiore rispetto a quella realmente presente in circolo.
In tal modo il livello di alcool espirato risulterebbe più elevato rispetto all’alcol effettivamente ingerito, finendo per ingannare l’etilometro.
L’effetto confondente determinato dalla patologia diabetica avrebbe imposto di ridurre il risultato dell’etilometro di un buon 30%, anche se per una accreditata dottrina scientifica, ripresa da alcuni tribunali italiani, l’alterazione sarebbe ancor più consistente i cui risultati andrebbero ridotti non del 30%, bensì addirittura di un 50-70% (vedi Trib. Gorizia, 25 febbraio 2011; Trib. Venezia, Sez. Dist. San Donà di Piave, 25 gennaio 2011).
Questi acidi traggono in inganno l’etilometro (Dr. Marco Sondini, primario del reparto di diabetologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari), il quale trattandosi di uno strumento elettronico e non considerando le variabili (come il diabete) finisce per dare risultati errati.

Importante la citata recente sentenza n. 22962/14 che ha stabilito le linee guida cui il Giudice, quale peritus peritorum,  deve attenersi in ordine alla valutazione degli “elementi di prova” (valori dell’etilometro ed altri sintomi indicativi dello stato di ebbrezza) raccolti dagli organi di controllo,  che potrebbero risultare alterati in concomitanza di altre  circostanze (come la patologia del diabete) e di perizie scientifiche aventi un certo grado di attendibilità - facendosi in tal caso supportare da un perito esperto -  potendo quindi disattenderli  con sua decisione motivata.
Inoltre stabilisce l’irrilevanza dell’inerzia dell’automobilista nell’assumere iniziative in ordine alla richiesta di prelievi ematici al momento del fermo.  

Si ringrazia l’avv. Christian Dorigatti per aver segnalato a questa redazione la sentenza della Cassazione Penale n. 22962/14, nel procedimento giudiziario da costui patrocinato.   

Sul tema si veda anche
Legislazione
Accertamento dello stato di ebbrezza
Etilometro
Profili giuridici
Profili scientifici

 
Fonti
Unione Sarda del 7 agosto 2009
Corriere dell’Alto Adige del 10 luglio 2014
http://www.cdp.bz.it/it/home/news/etilometro-il-risultato-della-prova-deve-essere-valutato-alla-stregua-delle-teorie-scientifiche-comunemente-accettate.html