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Etilometro - Diabetescore
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Indice

Descrizione
Tipi
Attendibilità dei risultati
Etilometri in uso alle Forze dell’ordine Italiane
Procedura di accertamento


Descrizione
L'etilometro è uno strumento di misurazione utilizzato per determinare il valore dell'alcool (etanolo) risutante dall’analisi dell’aria alveolare espirata direttamente nello strumento elettronico.

L'etanolo, dopo essere ingerito, viene rapidamente assorbito dallo stomaco e dall'intestino tenue e si distribuisce in tutta l'acqua corporea (che, per l'organismo umano, ammonta a circa 0,55 l/kg).

La maggior parte (circa il 90%) dell'etanolo viene metabolizzato nell'organismo, mentre una piccola parte viene eliminato nelle urine, nel sudore e nell'aria espirata: il rapporto di etanolemia (concentrazione di etanolo nel sangue) e aria alveolare è relativamente costante, 80 mg di etanolo per 100 ml di sangue producono 35 µg/100ml di etanolo nell'aria espirata (http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmtran/290/290.pdf).

La concentrazione alcoolemica viene indicata in g/l, in modo da determinare il superamento dei limiti fissati dal codice della strada (nel caso del codice della strada italiano, fissato a 0,5 g/l).

Per comprendere come misurare correttamente il livello di alcolemia, bisogna tenere in considerazione che il nostro organismo metabolizza tutto l'alcol assunto trasmettendolo al sangue dopo circa 1 ora; successivamente inizia la fase di smaltimento, durante la quale il valore dell'etanolo decresce molto lentamente (15% – 20% g/l all'ora).

Durante il processo di metabolizzazione l'alcool viene trasmesso dal sangue all'espirato in forma gassosa(etanolo) e quindi è possibile captarlo all'esterno attraverso un sensore elettronico o chimico che analizza l'espirato emesso dal cavo ortale o dal setto nasale.

L'alcool viene espulso in percentuale minore anche attraverso l'urina e il sudore. L'analisi metrologica di queste ultime due matrici è molto meno affidabile rispetto alle matrici sangue ed espirato.

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Tipi
Gli etilometri sono di due tipi: chimici ed elettronici. Tralasciando i primi perché non inerenti all’oggetto della presente indagine, quelli elettronici sono composti da un corpo macchina, un boccaglio e un display.

Il funzionamento dell'etilometro elettronico a differenza di quello chimico non utilizza nessun sale o reazione chimica per la misura, ma si avvale di sensori di gas che rilevano la presenza di alcool. L'utilizzo di questa apparecchiatura non si differenzia tanto da quello dell'etilometro chimico, il concetto è sempre quello di soffiare in un contenitore, però in questo caso si soffia direttamente sul sensore attraverso il boccaglio. In più prima di effettuare la misurazione si deve attendere un periodo di tempo per far sì che il sensore si riscaldi e funzioni correttamente. La lettura del valore avviene tramite il display che riporta l'esatto valore.

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Attendibilità dei risultati
L'etilometro non sempre è preciso potendo emettere un risultato alterato e non corrispondente alla realtà se, ad esempio, entro 15 minuti dal test si assume fumo, caramelle, zuccheri, succhi di frutta, dolci, coca_cola, o come nel caso di patologie, come nel caso del diabete, etc.: ma non è così per il livello nel sangue !

L'alcool ingerito permane per i primi 15 minuti nel cavo orale e trascorso questo tempo si dissolve; se si procede all'analisi con l'etilometro solo dopo circa 7/5 minuti (prima di 15') il risultato alcolemico risulterà di molto superiore alla realtà e si sommerà a quello reale.

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Etilometri in uso alle Forze dell’ordine Italiane
Tutti gli etilometro usati dalle Forze dell'Ordine devono avere per legge delle determinate caratteristiche, che sono descritte nel Decreto Ministeriale 22 maggio 1990, n. 196.

L’art. 379 Regolamento delinea la procedura che gli organi della Polizia stradale devono seguire per il corretto accertamento del tasso alcoolemico mediante etilometro.

L'etilometro deve misurare la concentrazione di alcool per analisi dell'aria alveolare espirata (espresso in milligrammi per litro di aria) in condizioni definite di prova e in corrispondenza di ciascun valore di aria espirata indica il valore della concentrazione alcolemica (espressa in grammi di alcool per litro di sangue) ottenuta moltiplicando la misura per il fattore convenzionale 2.300.

  •  Campo di misurazione: gli strumenti devono poter misurare tutte le concentrazioni comprese tra 0,000 e 3,000 mg/l. Tuttavia per risultati di misura inferiori a 0,030 mg/l lo strumento può indicare 0,00 g/l nel modo normale di funzionamento
  •  Esattezza misurazione: Viene assegnata una tolleranza a vantaggio del cittadino pari a - 0,016 mg/l per concentrazione inferiore a 0,400 mg/l; - 4% in valore relativo per concentrazione fra 0,400 mg/l e 1,000 mg/l inclusi; - 8% in valore relativo per concentrazione superiore a 1,000 mg/l e fino a-2,000 mg/l incluso; - 16% in valore relativo per concentrazione superiore a - 2,000 mg/l e fino a 3,000 mg/l incluso
  • Indicazione stato di attesa: devono indicare quando sono pronti ad effettuare la misurazione tramite un led o un segnale acustico
  • Indicazione nullità misurazione: devono indicare tramite segnale ottico o acustico se la misurazione non è stata effettuata correttamente (volume aria espirata)
  • Indicazione risultato misurazione: deve essere visualizzata su un display in grammi di alcool per chilogrammo di peso corporeo, con due cifre dopo la virgola
  • Azzeramento: gli strumenti devono comportare un dispositivo di azzeramento automatico che sia messo in funzione all'inizio di ogni ciclo di misura. Lo strumento non deve poter funzionare, se l'azzeramento corretto a + 0,005 mg/l non è avvenuto. L'azzeramento deve comprendere uno spazzamento me di ante gas di valore zero (per esempio, aria ambiente). Il risultato deve essere, in quel caso, visualizzato
  • Fattore di conversione: deve essere utilizzato un fattore di conversione pari a 2300 l/kg per la conversione di tasso di alcolemia nell'aria espirata misurato in tasso di alcolemia nel sangue
  • Volume, durata e potenza espirazione: il volume minimo deve essere 1,5 litri - l'aria deve essere espirata per non più di 15 secondi
  • Calibrazione o verifica della corretta calibrazione: Per permettere le operazioni di manutenzione e di controllo, gli strumenti devono permettere la calibrazione o la verifica della giusta calibrazione per mezzo della miscela di gas campione definita in 2.8 (questa miscela di gas campione può essere incorporata nello strumento). La calibrazione, per simulazione o la verifica della corretta calibrazione, devono essere effettuati per un valore della scala tra 0,300 mg/l e 0,500 mg/l corrispondenti a 0,69 1,15 g/l di sangue. Tuttavia, si può scegliere un valore diverso se risulta che questo porta ad una migliore precisione dello strumento in quel tratto di scala.

Quando il dispositivo o i dispositivi di calibrazione automatica non permettono più la calibrazione oppure quando la verifica della corretta calibrazione non conduce a un risultato positivo, lo strumento non deve più poter effettuare misure. A questo scopo, questi dispositivi devono essere equipaggiati di mezzi che permettono di assicurare il loro autocontrollo. Per esempio: - verifica della concentrazione della miscela di gas campione o di quella corrispondente al mezzo di simulazione; - limitazione degli intervalli entro i quali lo strumento può essere regolato.

Nel 2014 è stato sottoposto ad omologazione un nuovo modello IR/EC di etilometro che analizzerà meglio l'espirato attraverso 2 sensori e non più con uno solo e che a garanzia del risultato sarà dotato di una bombola di calibrazione per procedere automaticamente alla verifica del buon funzionamento.

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Procedura di accertamento
Tale concentrazione può essere accertata sia direttamente attraverso il prelievo ematico, sia indirettamente attraverso l’analisi dell’aria alveolare espirata effettuata mediante l’apparecchio etilometro (Artt. 186 co. 4 C.d.S., 379 comma 1 e comma 4 del Regolamento cfr. legislazione) .

In particolare, l’etilometro misura la concentrazione di alcool nell’aria espirata e, utilizzando un fattore di conversione predeterminato in via generale, calcola la concentrazione di alcool presente nel sangue, espressa in grammi per litro (g/l).

L’art. 379, comma 2, prevede che la concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata deve risultare “da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti”.

Tale indicazione temporale deve considerarsi quale intervallo minimo, di tal che non consegue alcuna invalidità dell’accertamento qualora la seconda misurazione avvenga ad una distanza di tempo maggiore rispetto a quella indicata nel Regolamento.

Con riferimento, invece, all’ipotesi in cui vi sia difformità tra misurazioni successive (o ancor più nel caso in cui non venga effettuata la seconda misurazione), alcuni Autori ritengono che, in virtù del principio del libero convincimento del Giudice (cfr. accertamento), a quest’ultimo è consentito di apprezzare liberamente le due misurazioni, anche quando una manchi o sia inferiore al limite indicato dal Codice della Strada. Sarà, tuttavia, necessario che il medesimo organo giudicante dimostri, con motivazione esauriente e logica, che la misurazione del tasso alcoolemico elevato sia idonea di per sé, o in combinazione con altri dati (quali ad esempio gli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza), a ritenere provato il superamento della soglia rilevante.

La Giurisprudenza di legittimità ha, d’altra parte, chiarito che, nel caso in cui la prima misurazione fornisca un valore superiore mentre la seconda un valore inferiore al limite legale, in considerazione della non eccessiva precisione dell’apparecchio etilometro per il principio processuale del favor rei debba essere applicata la previsione normativa inerente la misurazione più bassa (Cass. Pen., Sez. IV, n. 16478/08 e n. 3346 del 24.11.2009).

Ai sensi, poi, del co. 4 dell’art. 379 Regolamento, l’etilometro, “oltre a visualizzare i risultati delle misurazione e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale”.   Con riferimento a tale aspetto, in un caso di stampa illeggibile dei relativi “scontrini” la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che deve ritenersi sufficiente, ai fini della prova del reato, che i valori rilevati dall’etilometro siano riportati nel verbale di contestazione dell’accertamento (Cass. Pen., Sez. IV, 26 febbraio 2008 n. 18448).

I commi 5, 6 e 7 dell’art. 379 del Regolamento, infine, prevedono una serie di precauzioni per garantire il corretto funzionamento degli etilometri: tali prescrizioni non costituiscono, tuttavia, divieti la cui violazione possa determinare l’inutilizzabilità degli accertamenti eseguiti (In tal senso Cass. Pen, Sez. IV, 14 maggio 2008 n. 23526).

Ai sensi delle citate disposizioni, comunque, “gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità”, requisiti che ”possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano”.

Viene, inoltre, prevista una specifica omologazione degli etilometri e la loro sottoposizione a verifiche e prove prima dell’immissione in uso: in particolare, “la Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti. Prima della loro immissione nell’uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva)”.

Indice

Si veda pure
Guida in stato di ebbrezza
Legislazione
Accertamento dello stato di ebbrezza
Profili giuridici dell’accertamento mediante etilometro
Profili scientifici

 

Fonti

http://it.wikipedia.org/wiki/Etilometro
http://www.fivi.it/wp-content/uploads/2011/06/dossier-etilometro-05-2011.pdf , documento elaborato dallo studio  dell’Avv. G. C. Alleva di Milano(Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e redatto dall’Avv. Simone Marconi (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)