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Categoria: Legal
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Per il rilascio e il rinnovo della patente  per la guida dei ciclomotori la disciplina è stata recentemente modificata in senso restrittivo in attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, occorrendo ora  per la guida dei ciclomotori, una vera e propria patente (AM, A1).
La precedente disciplina prevedeva il c.d. patentino ed una normativa più liberale per ottenerlo.
Prima dell’agosto 2005 per i ciclomotori di 50 cc non occorreva alcuna abilitazione mentre per i ciclomotori superiori ai 125 cc occorreva il c.d. patentino che lo si otteneva dopo aver sostenuto un esame
La legge 168 del 17 agosto 2005, per la guida dei ciclomotori, ha richiesto requisiti fisici e psichici analoghi a quelli “prescritti per la patente di categoria ivi compresa quella speciale” pur tuttavia prevedendo una fase transitoria (con scadenza al 1° gennaio 2008) per la guida di ciclomotori di 50 cc,  durante la quale si attribuiva la competenza al proprio medico di medicina generale di rilasciare  una certificazione limitata all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore”. Insomma bastava passare dal proprio medico e farsi firmare un modulo.
Dopo il 1 gennaio 2008 sempre per la conduzione di ciclomotori da 50 cc veniva richiesto un corso tramite la scuola o l’autoscuola, che rilasciava, al termine,  un attestato di frequenza che abilitava all’esame.
Dal 19 gennaio 2013 in attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE arriva la patente  che vale anche per l’estero ma solo se si hanno 16 anni (art. 2 d.lgs. n. 59/2011) la quale la si ottiene con la stessa modalità delle altre patenti.

Età minima (art. 2 d.lgs. n. 59/2011)
Anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purchè non trasportino altre persone oltre al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;
anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

Competenza: Medicina legale delle ASL di competenza

Iter per il conseguimento della patente:  vedi  Patente:disciplina attuale

Documenti da presentare:

1. documento di riconoscimento se è in possesso, altrimenti, per i minori, la fotografia autenticata dal comune di residenza con la presenza di un genitore e foto formato tessera;
2. una marca da bollo da 16,00 €;
3. il certificato rilasciato dal medico di fiducia sui precedenti morbosi;
4. l’attestazione del pagamento del bollettino di conto corrente  intestato ad Azienda Sanitaria;
5. il cittadino che porta le lenti, deve avere il certificato dell’ottico con l’indicazione del grado di rifrazione delle lenti;
6. il cittadino con patologia diabetica deve portare il certificato del medico diabetologo;
7. il cittadino che utilizza la protesi acustica deve avere il certificato di collaudo efficienza della protesi dal costruttore;
8. per il cittadino monocolo occorre il certificato specialistico, il campo visivo, lo studio dell’adattabilità al buio e lo studio della sensibilità al contrasto;
9. per il cittadino con precedenti episodi epilettici occorre portare il certificato del medico specialista neurologico.

Il certificato viene rilasciato subito dopo la visita medica.

 

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