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Categoria: Legal
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In ordine alla categoria processuale entro la quale deve porsi l’atto di accertamento del tasso alcoolemico mediante etilometro, si rinvengono nella Giurisprudenza della Suprema Corte due distinti orientamenti:

In senso coerente rispetto a quanto osservato dall’orientamento maggioritario della Suprema Corte si ritrova, poi, la circolare ministeriale del 29.12.2005, secondo la quale gli esami svolti mediante l’etilometro devono ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354 co. 3 c.p.p. e, prima di procedere al compimento dell’atto nei confronti del conducente, deve essere a quest’ultimo redatto uno specifico avviso scritto circa la possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore.
Salvo il caso in cui quest’ultimo possa essere presente in tempi brevi, sempre secondo la circolare ministeriale in parola l’inizio dell’accertamento non è necessariamente subordinato all’arrivo del legale, dal momento che il trascorrere del tempo dal momento dell’assunzione dell’alcool determina una graduale riduzione del tasso alcoolemico.
In caso di omissione dell’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ne deriva la nullità dell’accertamento, inquadrata in una ipotesi di nullità di ordine generale non assoluta, così come espressamente prevede l’art. 178 co. 1 let. c) c.p.p.
Dal momento che la parte interessata vi assiste, il costante orientamento della Giurisprudenza di legittimità afferma, dunque, che la nullità dell’accertamento dovrà essere eccepita, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.
Nell’ipotesi di accertamento mediante etilometro, tuttavia, sussiste in re ipsa l’impossibilità di eccepire il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un legale prima del compimento dell’atto (In tal senso, Cass. pen., sez. IV, n. 10839/08, la quale precisa che “invero, la nullità trova la sua ratio proprio nel difetto di informazione in ordina al diritto all’assistenza del difensore”).
Ne consegue che, sempre nell’ipotesi in parola, la nullità dell’accertamento dovrà essere eccepita immediatamente dopo, con ciò intendendosi che la formulazione della relativa eccezione dovrà avvenire senza attendere il compimento del primo atto successivo del procedimento cui intervengano la parte interessata o il suo difensore (Cass. Pen. Sez. IV, n. 18464/08).
Qualora gli accertamenti diano esito positivo, dovrà, poi, procedersi alla stesura del verbale di elezione di domicilio ed eventuale nomina del difensore di fiducia nonché al verbale che documenti l’operazione di accertamento svolta, compresa l’attestazione dell’avvenuta informativa al conducente della possibilità di farsi assistere dal difensore.

Si veda pure
Guida in stato di ebbrezza
Legislazione
Accertamento dello stato di ebbrezza
Etilometro
Profili scientifici


Fonti
http://www.fivi.it/wp-content/uploads/2011/06/dossier-etilometro-05-2011.pdf , documento elaborato dallo studio  dell’Avv. G. C. Alleva di Milano (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e redatto dall’Avv. Simone Marconi (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)