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Categoria: Legal
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Il paziente diabetico alla data odierna non trova alcun tipo tutela nel nostro ordinamento, in quanto è considerato come un soggetto perfettamente sano per cui sarà soggetto allo stesso regime delle assenze, ferie e malattie.

La recente circolare della funzione pubblica 17 febbraio 2014 n. 2 disciplina il regime delle visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici dei dipendenti pubblici  finendo per – aggravare – la situazione del diabetico, prevedendo che il dipendente per effettuare le ordinarie visite di controllo può unicamente fruire dei permessi per documentati motivi personali o in alternativa dei permessi brevi (o banca delle ore) pari a 3 giorni per un massimo di 18 ore.

A titolo di giustificazione dell’assenza deve essere presentata attestazione redatta del medico o del personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Tale attestazione potrà esser inoltrata per via telematica direttamente dal medico della struttura che eroga la prestazione oppure consegnata al dipendente il quale provvederà lui stesso a presentarla al proprio datore di lavoro.
L'attestazione dovrà riportare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.
Si noti questa precisazione: l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi […] e il tipo di prestazione somministrata”.
La circolare poi specifica che nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In questo caso deve essere il medico curante a redigere la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione in modalità telematica e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).
Il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico (in pratica viene decurtata l’indennità di amministrazione).
In questa seconda ipotesi si è soggetti a visite fiscali e per andar esenti da responsabilità occorre esibire alla propria amministrazione la certificazione attestante la presenza del paziente presso il laboratorio di analisi o il medico specialista cui si sia rivolti.
A tal proposito vogliamo ricordare che per i dipendenti assunti a tempo determinato i permessi per motivi personali non sono retribuiti (quindi chi dovrà effettuare una visita specialistica e non potrà ricorrere ai permessi orari [es. visita fuori provincia o quando l’orario di lavoro non lo permette] non avrà alcuna retribuzione per quel giorno.

Riepilogando: a differenza quindi della previgente disciplina (che permetteva al dipendente pubblico di prendersi un giorno di malattia per visita fiscale senza essere soggetto a visite fiscali ma solo a decurtazione dell'indennità di amministrazione), il dipendente pubblico per poter effettuare una visita specialistica deve richiedere permessi per motivi personali o permessi orari o sfruttare la banca delle ore (tre giorni retribuiti o max di 18 ore) .
Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In questo caso l’assenza rientra a tutti gli effetti nella malattia (certificazione online, periodo di comporto, trattenuta “Brunetta”) e l’eventuale assenza al domicilio constata dal medico legale dovrà essere giustificata mediante la produzione al proprio datore di lavoro, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).

Il testo unico D.P.R. 10/01/57 n.3 (modificato dalla legge finanziaria 1994) prevedeva a fianco del congedo ordinario, anche un congedo straordinario che non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di 45 giorni (così come modificato dalla Legge 537/93).  Questa norma è rimasta ora solo per una strettissima categoria "privilegiata" di dipendenti pubblici.

Recita così l'articolo:

"All'impiegato, oltre il congedo ordinario,possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni (comma così sostituito dall’art.3, legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la quale "i tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo" ).
Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni (art. 19 e 30 DPR 3 maggio 1957, n. 686).

La norma, nata per il settore pubblico, in conseguenza dell'affermarsi del rapporto di lavoro stipulato attraverso i contratti collettivi (dal 1995 in poi), ha perso la sua valenza, tantè che di fatto la norma risulta essere disapplicata nei confronti della generalità dei lavoratori pubblici, ovvero:

Per i dirigenti pubblici la normativa sui congedi straordinari non si applica essendo il loro rapporto soggetto ad altra disciplina contrattuale.

Al diabetico non rimane altro che la possibilità di poter beneficiare dell'art. 33 comma 3 della legge n. 104/92 (tre giorni al mese retribuiti o in alternativa le due ore) ma solo nel caso di conclamata  patologia grave: in pratica bambini e diabetici con altre complicanze.

Per altri diritti si consulti "Congedi e Permessi"

 

Fonti;:

http://www.orizzontescuola.it/guide/visite-specialistiche-funzione-pubblica-chiarisce-come-fruire-dei-permessi-penalizzati-sopratt