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Categoria: Legal
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Questo congedo (da non confondersi con i permessi giornalieri o i permessi a ore viene concesso per assistere familiari con handicap in condizione di  gravità.

Beneficiari
Possono usufruire di questo congedo il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle del soggetto affetto da handicap in condizione di gravità.
La legge però  prevede un rigido ordine di priorità dei soggetti aventi diritto a fruire di questo congedo. Il primo titolare del diritto è il coniuge convivente del disabile. Solo  nel caso in cui il coniuge sia deceduto o mancante (celibe/nubile o legalmente separato) o affetto da patologia invalidante, potrà usufruire del congedo il  genitore del disabile.
Affinché il congedo possa essere fruito da un figlio convivente del disabile, le medesime condizioni dovranno sussistere tanto per il  coniuge quanto per i genitori del disabile (tutti devono essere: deceduti o mancanti o affetti da patologie invalidanti).
Affinché il congedo possa essere fruito  da un fratello/sorella convivente del disabile, le stesse condizioni (decesso, mancanza o presenza di patologia invalidante) dovranno sussistere per il coniuge,  per i genitori e per i figli del disabile da assistere.

Recentemente la Corte Costituzionale ha esteso – sempre in caso di decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti – il diritto di fruire del  congedo al parente o all’affine entro il terzo grado convivente.

Presupposti:
a) la condizione di handicap: per poter usufruire di questo congedo, la condizione essenziale è che il disabile sia stato accertato persona con handicap in situazione di gravità, cioè la  condizione prevista dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 (il certificato medico dovrà citare questi estremi di legge). Infatti, non sono sufficienti  altre situazioni di handicap o altri certificati come, ad esempio, quelli di invalidità seppure con diritto all’accompagnamento.
b) la convivenza: tranne nel caso in cui il congedo è chiesto dai genitori del disabile, tutti gli altri familiari (coniuge, figli, fratelli/sorelle) possono richiedere il congedo solo se  conviventi con il disabile da assistere.
Il Ministero del Lavoro ha stabilito che il requisito della convivenza è soddisfatto quando il familiare e il disabile hanno la residenza nello stesso Comune e  allo stesso indirizzo, quindi stesso numero civico anche se in interni diversi (Circolare del 18 febbraio 2010, Prot. 3884).

Durata
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Quindi,  ad  esempio, il genitore lavoratore che ha due figli affetti da handicap in condizione di gravità, non potrà chiedere il congedo per quattro anni. Lo stesso limite  vale anche per il disabile, nel senso che questo potrà essere assistito anche da familiari lavoratori diversi, ma per un totale di due anni.
Il congedo può essere fruito in maniera frazionata durante tutta la vita lavorativa del richiedente (ad esempio 2 mesi all’anno). La frazione minima è la  giornata intera, non è ammessa quindi la fruizione ad ore.

Il trattamento economico e previdenziale
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita; l’intero periodo è coperto  da contribuzione figurativa (ossia i contributi accreditati, senza oneri a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa). È  previsto, però, un importo massimo annuale di 44.276, 32 euro.
Durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Nei confronti dei lavoratori mutilati o invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa di oltre il 50% viene per la prima volta espressamente previsto il  diritto alla retribuzione durante il congedo per cure, della durata massima di 30 giorni l'anno.
Se l’assistito risiede in un Comune distante oltre 150 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore, quest’ultimo dovrà attestare «con un titolo di viaggio o  altra documentazione» di averlo effettivamente raggiunto (art. 6 D.Lgs. 119/2011).


Procedimento
Per ottenere il congedo per assistere familiari con handicap, il lavoratore deve:
- fare domanda all’INPS per attivare la procedura di accertamento di handicap in condizione di gravità (qualora non ne sia già in possesso);
- ottenere la certificazione rilasciata da apposita commissione medica presso l’ASL di competenza;
- presentare la domanda al proprio datore di lavoro nella forma di una autocertificazione in cui si dichiarano una serie di condizioni personali: stato di  handicap, la parentela con la persona da assistere, dati anagrafici del lavoratore, della persona da assistere, della convivenza, i dati identificativi dell’ente e  altre informazioni se richieste (vedi schema);
indicare nella domanda la modalità di fruizione (se per intero o frazionata);
- allegare alla domanda la certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, della Legge 104/1992) relativa alla persona da assistere.

Fonti
http://www.dirittierisposte.it/Schede/Lavoro-e-pensione/Assenze-per-congedi/congedo_per_assistere_familiari_con_handicap_id1108970_art.aspx
http://www.diabete.it/dossier/index.asp
http://www.dirittierisposte.it/